<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> trattato di Amsterdamo 1997,uaar
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2007
 
 

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Perchè in Italia non si vuole “combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”. (Tratt.Amsterdam 1997)
Un parere giuridico.
 
di Adele Orioli
 
Resp. iniziative giuridiche Uaar
 

Al di là della domanda di come mai un Turigliatto venga espulso dal suo partito per aver votato contro il governo ma secondo coscienza (e programma!) mentre una Binetti no, più strettamente attinente al profilo della coerenza politica, quello che lascia maggiormente interdetti è come i nostri rappresentanti di più alto livello si permettano di misconoscere leggi e normative, persino se di carattere sovranazionale.

Alle volte anche il diritto, come la matematica, non è un’opinione. E, forse non sempre, ma sicuramente in questo caso, il fine politico, quale esso sia, non può giustificare una palese e sistematica violazione del sistema giuridico. Quella che Mastella & Co. hanno chiesto venga eliminato nel testo del D.L. n. 181, cosa che Chiti si èaffrettato a concedere, non è una norma creata ex novo, bensì un preciso riferimento all’articolo 13 del Trattato di Amsterdam -siglato nel 1997 e già ratificato dall’Italia (o ci saremmo trovati fuori dall’Europa, tanto per dirne una)- che impegna i paesi membri a “combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.

Inutile ricordare come l’Italia sia stata più volte tristemente condannata per l’inerzia e il ritardo nel recepire e/o traslare le normative europee, o sottolineare come, anche in questo caso, dieci anni non sono poi pochi. Viene risposto che il Trattato non si riferisce a misure penali, dove il decreto prevede la reclusione fino a tre anni (quattro per l’incitazione a delinquere). Ci si domanda, non tanto da giuristi, quanto da persone dotate di normale buonsenso, come Marcello Pera o chi per lui pensa si possano combattere e punire azioni lesive dei diritti fondamentali dell’individuo: con un paio dileccalecca? D’altronde, fu proprio il governo Berlusconi con la legge 85 del 2006 sui reati di opinione a prevedere già la reclusione, in alternativa allamulta, per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; nulla di nuovo sotto il sole, sembrerebbe. Eppure, proprio nella possibile identificazione con i reati di opinione sta il punto dolens: ci si preoccupa che possibili dichiarazioni un po’, diciamo così, drastiche del papa, magari sui rapporti contro natura, possano portarlo davanti ad un tribunale, o addirittura in un carcere, di quello stato italiano che i signori così preoccupati dovrebbero rappresentare.

A parte che come capo di stato estero il sommo pontefice ha già evitato più volte possibili imputazioni (cfr. l’affaire Texas),la norma contestata riguarda atti, non opinioni, esattamente come nel succitato articolo della l. 85/2006 si distingue tra la propaganda ideologica (non presente nel decreto-sicurezza) dalla commissione di atti concreti.

Se qualcuno bruciasse il negozio sotto casa perché gestito da omosessuali sarebbe perseguibile pressoché in tutta Europa, con un doppio capo di imputazione; in Italia, probabilmente gli è solo scivolato per caso il fiammifero…