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6
ottobre 2006 |
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Intervento sulla Legge relativa all’Indulto Di Giovanna Maggiani
Chelli Prima di leggere questo
comunicato vorrei che fosse ben chiaro a tutti che noi non siamo dei
giustizialisti, ma che rivendichiamo il diritto alla giustizia per i nostri
morti e per i nostri feriti massacrati sotto 300 chili di tritolo
mafioso-politico–affaristico. Comincio dicendo che
già da tempo abbiamo intravisto dei grossi pericoli. Le nostre preoccupazioni
sono iniziate il 19 Luglio scorso, giorno dell’anniversario della morte del
Giudice Borsellino, quando improvvisamente si parlò di indulto. E le nostre
preoccupazioni si sono concretizzate nel giorno dell’anniversario della
strage di via Palestro, il 27 Luglio scorso, quando il nostro Parlamento ha,
di fatto, dato il via all’indulto, attraverso il quale si intravedeva come
sarebbero stati premiati coloro che con lo scambio di voti avevano usufruito
dei favori della mafia. In quella occasione ci siamo dati da fare e abbiamo
riempito le agenzie di stampa di comunicati e i giornali di lettere. 30 settembre
2006 Piazzale Michelangelo, Firenze |
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Pubblicazione a cura di
democrazialegalita.it periodico on line |
[c1]Art. 416 ter Scambio elettorale
politicomafioso
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi
ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416
bis in cambio della erogazione di denaro (1) .
(1) Articolo inserito dall'art. 11 ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
[c2]Art. 416 bis Associazione di tipo
mafioso
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu'
persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per
cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti
a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (1).
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi
o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere
il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o
il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate
da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono
inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario
astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche
e i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di
opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare (2) .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle
altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso (3) .
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 11 bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2) La seconda parte di questo comma e' stata abrogata dall'art. 36 , secondo
comma, della L. 19 marzo 1990, n. 55.
(3) Articolo aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.