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30/11/2006

Ritorno alla legalità

di Daniela Gaudenzi

 

La notizia che Enrico Deaglio e Beppe Cremagnani autori del film inchiesta Uccidete la democrazia! sono indagati dalla procura di Roma per “diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico”  è stata commentata dal ex presidente del Consiglio e attuale capo dell’opposizione con queste parole “La magistratura non poteva non dire che Deaglio ha commesso un reato”.

 

Da presidente del Consiglio in carica, Silvio Berlusconi ha cominciato a prefigurare l’ombra lunga dei brogli sulle elezioni del 9 10 aprile, non alla vigilia, ma dal 12 marzo 2006 nel corso dell’intervista a Lucia Annunziata che lasciò indispettito per “l’aggressività” dell’intervistatrice.

I suoi portavoce, Bondi e Cicchitto  l’hanno ufficialmente e “drammaticamente” rilanciata nella notte infinita dello scrutinio, le accuse di brogli nei confronti della coalizione risultata vincente hanno dominato il dopo voto e Silvio Berlusconi non ha mai riconosciuto come legittima la vittoria del centro sinistra. Solo en passant è banale osservare che “le notizie false, esagerate o tendenziose” metodicamente instillate da un presidente del Consiglio che in ragione del suo impero mediatico è stato almeno per cinque anni anche monopolista televisivo, sembrerebbero più “atte a turbare l’ordine pubblico”  di quelle diffuse tramite un DVD nelle edicole da un giornalista direttore di un settimanale “di nicchia”.

L’ipotesi di reato contestata si fonda sul presupposto che “è la  Cassazione a proclamare il risultato delle elezioni, e che questo avviene sulla base dei documenti cartacei”;  dunque non può esservi stata “una manipolazione informatica”.  Enrico Deaglio in una intervista al Corriere della sera riconosce di aver sottovalutato il ruolo della Cassazione e sopravvalutato l’aspetto informatico.

La sua ipotesi può essere infondata ma i dubbi che avvolgono quel pomeriggio e quella notte rimangano tutti: i resoconti molto dettagliati delle gole profonde del Viminale, il black out dell’ afflusso nel pomeriggio, le convocazioni d’autorità, ben tre, del ministro dell’Interno da parte del Presidente del consiglio nella sua residenza privata, la partenza subitanea e non programmata di Berlusconi da Arcore per Roma. E prima ancora, alla vigilia delle elezioni, l’ avvicendamento di ben 12 nuovi prefetti, la creazione, senza risparmio di mezzi, di “Motore azzurro” che avrebbe dovuto garantire un “esercito vigile” durante le operazioni di scrutinio per scongiurare i brogli dei comunisti, nuovi criteri di reclutamento degli scrutatori, adesso nominati di fatto dai partiti, analogamente a quanto avviene per gli eletti.

 

Poi c’è il silenzio incredibilmente prolungato sui numeri definitivi delle schede bianche da parte del Viminale e i dati che gli autori del film-inchiesta avrebbero voluto fornire agli inquirenti riguardanti alcune incongruenze riscontrate in Puglia e altre 4.8000 schede contestate.

Ma un minimo di attenzione dovrebbe essere riservata al capo di accusa e alla natura del reato contestato riguardo, in particolare, all’interesse giuridicamente tutelato, alla giurisprudenza in materia e alla “attualità” della contestazione.

 

Enrico Deaglio si è limitato ad un commento molto misurato “Lo sento come uno sbarramento al giornalismo di inchiesta, mi sembra un’accusa da anni ‘60”.

La conferma della “datazione” dell’accusa la si ricava agevolmente dalla cronologia della giurisprudenza costituzionale e di Cassazione che abbraccia un periodo storico che va dal 1953 al 1976: segno tangibile che dalla metà degli ‘70  il reato ha avuto scarsa o nulla applicazione.

 

La norma incriminatrice è inserita nel titolo 1 del libro 3° del codice penale “Delle contravvenzioni di polizia” ed è più precisamente collocato nella sezione 1° quella dedicata alle “Contravvenzioni concernenti “l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica” al paragrafo 1 “Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose”.

L’interesse tutelato è il mantenimento dell’ordine e della tranquillità pubblica e la categoria al cui interno è ricompresa la fattispecie è quella delle manifestazioni “sediziose e pericolose”:  la terminologia e l’aggettivazione esprimono compiutamente la cultura giuridica del codice Rocco.

La previsione dell’art. 656 configura un reato di pericolo : “Non è necessaria l’insorgenza concreta del pericolo di turbativa dell’ordine pubblico, bastando l’astratta capacità dell’azione a poterla produrre” (Cass. Sez.II 21 aprile 59).

 

La questione di legittimità costituzionale dell’art.656 c.p. in riferimento all’art.21 è stata ritenuta infondata dalla corte Costituzionale con una pronuncia del 15 luglio-3 agosto 1976  e nel 1962 la stessa Corte aveva stabilito che per “notizie false, esagerate o tendenziose” deve intendersi “ogni specie di notizie  che in qualche modo rappresentino la realtà in modo alterato”.

La Corte di Cassazione con una sentenza del 21 febbraio del 1957 ha precisato che “le nozioni di falsità e tendenziosità sono nettamente distinte: la tendenziosità ha come presupposto che la notizia non sia falsa, riferendosi invece alle modalità di diffusione a scopo disfattista ed in guisa da destare pubblico allarme”.

L’elemento oggettivo del reato è “l’idoneità del fatto a turbare l’ordine pubblico” e secondo una sentenza della Cass. Del 4/2/76 “la notizia è falsa esagerata o tendenziosa quando suscettiva di ingenerare un’ opinione atta ad eccitare o deprimere lo spirito pubblico”.

Tutta la giurisprudenza degli anni 50 in particolare, si allinea praticamente in modo costante ad una interpretazione restrittiva della nozione di commento e palesemente sfavorevole al diritto di critica.

 

Maggiore apertura si rinviene in una interpretazione della norma da parte della Cassazione del 9/4/74 la quale esclude la responsabilità di chi “convinto di affermare il vero…rifacendosi a fatti realmente accaduti, ne dia una interpretazione soggettiva, che trovi nei fatti stessi un fondamento di possibile verità e sia legittimata da opinioni nello stesso senso diffuse”.

 

Che quella dell’ art. 656 sia una previsione obiettivamente datata e che la sua contestazione costituisca per dirla con la misura dell’indagato “uno sbarramento al giornalismo di inchiesta” già fortemente penalizzato da una informazione superficiale, omologata e spesso anestetizzata, mi sembra di difficile contestazione al di là del giudizio su “Uccidete la democrazia!”.

Altrettanto inconfutabile è che le leggi le fa il legislatore ed il magistrato “si limita” ad applicarle, ma anche, e prima, ad interpretarle; da molto tempo autorevoli magistrati e giuristi auspicano la riscrittura e la ridefinizione della materia penale, processuale e sostanziale, la depenalizzazione dei reati minori e la soppressione di un buon numero di contravvenzioni e di fattispecie obsolete.

Lo scollamento tra la legislazione penale italiana, che non dimentichiamolo continua ad essere nella sua struttura portante quella del codice Rocco, mai abrogato, e la percezione collettiva investe diritti fondamentalismi e sta emergendo, finalmente, a proposito di accanimento terapeutico ed eutanasia, per limitarsi ad un esempio drammaticamente attuale.       

 

Pubblicazione a cura di democrazialegalita.it periodico on line