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Periodico on line registrato presso tribunale di Firenze n°5375 |
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Costituzione: “falsi” allarmi e reali pericoli. di Daniela Gaudenzi Mercoledì
11 gennaio La Voce di Romagna riportava in prima pagina un articolato intervento a firma di
Stefano Servadei in cui l’autore metteva in guardia i cittadini chiamati a
confermare la riforma della Costituzione approvata in via definitiva dalla
maggioranza lo scorso 16 novembre dagli allarmismi che vengono o verrebbero
agitati “ampiamente anche nelle nostre zone dalle forze politiche
oppositorie”. Premetto
che faccio parte del Comitato per la difesa della Costituzione di Rimini
impegnato nella raccolta delle firme che ha realizzato due incontri pubblici
con giuristi e storici, uno dei quali a Villa Verucchio già nel febbraio
dello scorso anno, e che il 15 febbraio ha invitato a Rimini per la chiusura
della campagna referendaria Oscar Luigi Scalfaro. Il coordinamento per la
difesa della costituzione di Rimini è stato costituito dai Comitati Dossetti,
dalla CGIL CISL UIL di Rimini, da www.democrazialegalita.it,
dai Comitati Calamandrei ed opera in modo autonomo dai partiti. L’autore
dell’articolo parte dalla premessa che vengono impropriamente agitati timori
di caos costituzionale e di
involuzione dell’assetto democratico che ci accosterebbero “a certe
repubblichette dell’america latina”, (di cui peraltro questo scorcio di fine
legislatura offre una perfetta istantanea), e puntualmente pone
all’attenzione degli “allarmisti” la nutrita serie di commissioni che nel
corso degli anni hanno tentato di porre mano alla Costituzione. Ciò
confermerebbe la necessità e la bontà dell’intervento: l’attenzione viene
posta in particolare sulla Bicamerale targata D’Alema e sulle modifiche
unilaterali del centrosinistra nel 2001 a fine legislatura. A
questo proposito e a titolo personale vorrei sottolineare che i partiti della
cosiddetta prima repubblica si sono da subito più preoccupati di invocare
cosiddetti “adeguamenti costituzionali” che di applicare la Costituzione
vigente: basti pensare, a titolo solo esemplificativo, alla pratica delle
crisi “extraparlamentari”, allo strapotere dei partiti e alla sostanziale
disapplicazione dell’art. 49, premessa del regime partitocratrico, della
lottizzazione e di tangentopoli, nonché al ritardo nell’istituzione di un
organo fondamentale per l’equilibrio dei poteri e per l’autonomia della
magistratura come il CSM che oggi, non a caso, il ministro Castelli si
ripromette di abbattere. Se
poi si passa a tempi più recenti, si è dovuto assistere allo spettacolo
penoso della Bicamerale in cui non ci si può nascondere che in tema di
premierato e presidenzialismo il centrosinistra ha detto tutto ed il
contrario di tutto e sul fronte della giustizia, che inizialmente non doveva
essere inclusa ma che era l’unico reale interesse di Silvio Berlusconi, le
insuperate bozze Boato riproducevano il progetto di Licio Gelli e
anticipavano gli interventi di Castelli. Per Berlusconi non era abbastanza e
ringraziando il cielo non se ne fece di nulla. Nel
2001 a fine legislatura, il centrosinistra che pure “non era riuscito” a
calendarizzare la legge sulle rogatorie e aveva finito per lasciarla nelle
mani di Berlusconi (che ne approfitterà per iniziare la lunga serie di
leggi-vergogna) troverà viceversa il tempo di portare a casa la riforma del
titolo V (Regioni, Province, Comuni). Non va comunque nemmeno dimenticato che
tale parziale riforma è stata riconfermata, seppure con limitata
partecipazione, dal voto dei cittadini. E’
facile convenire che sia stata una scelta discutibile ma certamente nemmeno
lontanamente paragonabile all’effetto stravolgente dell’intero impianto
costituzionale imposto dall’attuale maggioranza che ha riscritto male, in
modo farraginoso e contraddittorio usando impropriamente l’art. 138,
concepito per modificare singoli articoli,
l’intera seconda parte della Costituzione: parlamento, presidenza
della Repubblica, governo, Consiglio superiore della magistratura, Corte
Costituzionale oltre naturalmente la cosiddetta devolution. Se
a questo si aggiungono la riforma dell’ordinamento giudiziario finalizzata a
minare l’indipendenza dei magistrati e destinata ad allungare ulteriormente i
tempi dei processi, ed i progetti di riforma eversivi annunciati dal
ministro-ingegnere in merito all’istituzione di tribunali speciali per i
giudici e alla soppressione del CSM, sembra un po’ difficile sostenere che
l’attuale maggioranza abbia posto mano alla parte “attuativa” mantenendo come
“stella polare” i principi contenuti nella prima parte. Quanto
alle “altre affermate democrazie europee” hanno ben poco a che fare con la
riforma licenziata dal parlamento italiano che si ispira al cosiddetto
“premierato attivo all’israeliana, rivelatosi disastroso e ripudiato dopo tre
elezioni”, come ci ricorda Giovanni Sartori, insieme al particolare che fu
appunto lanciato in bicamerale da D’Alema ed affossato dalla Lega. Secondo
qualsiasi politologo e costituzionalista degno del nome la premessa di una
discussione seria sull’argomento dovrebbe essere il tema, da sempre rimosso
nel dibattito politico nostrano, del rapporto tra sistema elettorale e
riforme costituzionali e della coerenza delle scelte: in Italia siamo invece
arrivati al paradosso tragicomico, per motivi di bottega e di stretta
contingenza e convenienza elettorale, dell’approvazione di una riforma
costituzionale che sovverte l’attuale Costituzione e, quasi in contemporanea,
di una riforma elettorale in senso proporzionale tra loro del tutto
scollegate e non comunicanti. In
estrema sintesi le linee guida della riforma, che non può in questa sede
essere commentata in modo analitico sono le seguenti; c’è in primo luogo
l’indebolimento dei poteri del Presidente della Repubblica quale organo di
garanzia o “contropotere” ed il suo ridimensionamento ad una funzione
meramente notarile: dall’art. 87 scompare il suo potere di non firmare e
quindi non autorizzare la presentazione alla camere di disegni di legge di
iniziativa del Governo; non avrà più alcun potere in merito allo scioglimento
delle camere che avverrà nel riformulato art. 88 “sotto l’esclusiva
responsabilità del primo ministro”. A questo proposito viene spontaneo
domandarsi, non senza apprensione, come sarebbe andato con la nuova
Costituzione il braccio di ferro sulla data dello scioglimento delle camere,
ampiamente concordata che pure, si è già risolto oggi, nei fatti, a favore
del presidente del Consiglio. Il capo dello Stato non potrà più
intervenire nella designazione del capo del Governo che, al di là della
formula volutamente depistante, non dovrà più chiedere ed ottenere la fiducia
del parlamento: analogamente i ministri sono nominati e revocati dal primo
ministro e così a titolo esemplificativo, nel primo governo Berlusconi,
Previti alla giustizia non ce lo avrebbe tolto nessuno. Sotto
il profilo delle garanzie costituzionali e del bilanciamento dei poteri, a
fronte del rafforzamento dell’esecutivo, l’altro colpo di mano più vistoso
avviene sulla nuova composizione della corte Costituzionale di cui ben sette
membri su quindici diventano di nomina politica (cioè partitica) accentuando
obiettivamente il condizionamento politico della Corte di cui,
paradossalmente, proprio da destra si lamenta e denuncia “l’eccessiva
politicizzazione”. Al
nodo centrale, “la candidatura a primo ministro mediante collegamento con
l’elezione dei candidati alla camera dei deputati”, secondo il nuovo art.92,
quello che Giovanni Sartori definisce appropriatamente come “il camuffamento
maldestro di una elezione diretta, si aggiunge il sovrappiù di potere del
premier di richiedere ed ottenere (teoricamente all’infinito) in qualsiasi
momento e ogni qual volta gli risulti
elettoralmente conveniente, lo scioglimento delle camere sotto “la sua
esclusiva responsabilità”. E’ quello che da Franco Cordero e da una folta
schiera di giuristi e costituzionalisti di ogni orientamento è stato definito
“premierato assoluto”. Un
cenno infine a quella che inspiegabilmente viene fatta passare come l’anima
della riforma: la cosiddetta devolution. L’autore dell’articolo a cui ho
fatto riferimento, Stefano Servadei afferma tra l’altro che “non può essere
motivo di disappunto per alcuno se i nuovi compiti (istruzione, sanità,
polizia amministrativa) passano dalla competenza statale a quella regionale
con un limite di carattere generale ben chiaro: quello della salvaguardia dell’interesse
nazionale”. Ora al di là della valutazione della opportunità di delegare alle
regioni materie di tale rilevanza e dei rischi allarmanti di sperequazione
tra le varie aree del paese, rimane più che mai rilevante il problema
puntualmente segnalato dall’autore a proposito degli effetti “deleteri” della
precedente riforma “federalista” del centrosinistra e cioè l’ingorgo
istituzionale dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni e
regioni tra loro dinanzi alla Corte Costituzionale. E’ ragionevole pensare
che la formula quanto mai labile, coniata esclusivamente per rabbonire AN,
della “salvaguardia dell’interesse nazionale”, possa essere un autentico
argine alla conflittualità permanente destinata viceversa a dilatarsi
ulteriormente tra Stato ed enti territoriali e tra le singole regioni? Anche
noi dei comitati a difesa della Costituzione, come Stefano Servadei,
riteniamo che “Annibale non è, dunque alle porte”, o meglio, che possa e
debba essere ricacciato, proprio perché intendiamo e contiamo di portare a
votare per il no al referendum confermativo, che non richiede il quorum, il
maggior numero di oppositori possibile a questo processo di involuzione
istituzionale: cittadini democratici e consapevoli, di qualsiasi orientamento
politico. E condividiamo in toto
l’auspicio, a cui tentiamo di dare concretezza, che “ciascuno scelga in
maniera informata e con animo sereno”. 3 febbraio 2006 |
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Pubblicazione a cura di
democrazialegalita.it periodico on line |
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