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Periodico on line registrato presso tribunale di Firenze n°5375

Costituzione: “falsi” allarmi e reali pericoli.

di Daniela Gaudenzi

Mercoledì 11 gennaio La Voce di Romagna  riportava in prima pagina un articolato intervento a firma di Stefano Servadei in cui l’autore metteva in guardia i cittadini chiamati a confermare la riforma della Costituzione approvata in via definitiva dalla maggioranza lo scorso 16 novembre dagli allarmismi che vengono o verrebbero agitati “ampiamente anche nelle nostre zone dalle forze politiche oppositorie”.

Premetto che faccio parte del Comitato per la difesa della Costituzione di Rimini impegnato nella raccolta delle firme che ha realizzato due incontri pubblici con giuristi e storici, uno dei quali a Villa Verucchio già nel febbraio dello scorso anno, e che il 15 febbraio ha invitato a Rimini per la chiusura della campagna referendaria Oscar Luigi Scalfaro. Il coordinamento per la difesa della costituzione di Rimini è stato costituito dai Comitati Dossetti, dalla CGIL CISL UIL di Rimini, da www.democrazialegalita.it, dai Comitati Calamandrei ed opera in modo autonomo dai partiti.

L’autore dell’articolo parte dalla premessa che vengono impropriamente agitati timori di caos            costituzionale e di involuzione dell’assetto democratico che ci accosterebbero “a certe repubblichette dell’america latina”, (di cui peraltro questo scorcio di fine legislatura offre una perfetta istantanea), e puntualmente pone all’attenzione degli “allarmisti” la nutrita serie di commissioni che nel corso degli anni hanno tentato di porre mano alla Costituzione.

Ciò confermerebbe la necessità e la bontà dell’intervento: l’attenzione viene posta in particolare sulla Bicamerale targata D’Alema e sulle modifiche unilaterali del centrosinistra nel 2001 a fine legislatura.

A questo proposito e a titolo personale vorrei sottolineare che i partiti della cosiddetta prima repubblica si sono da subito più preoccupati di invocare cosiddetti “adeguamenti costituzionali” che di applicare la Costituzione vigente: basti pensare, a titolo solo esemplificativo, alla pratica delle crisi “extraparlamentari”, allo strapotere dei partiti e alla sostanziale disapplicazione dell’art. 49, premessa del regime partitocratrico, della lottizzazione e di tangentopoli, nonché al ritardo nell’istituzione di un organo fondamentale per l’equilibrio dei poteri e per l’autonomia della magistratura come il CSM che oggi, non a caso, il ministro Castelli si ripromette di abbattere.

Se poi si passa a tempi più recenti, si è dovuto assistere allo spettacolo penoso della Bicamerale in cui non ci si può nascondere che in tema di premierato e presidenzialismo il centrosinistra ha detto tutto ed il contrario di tutto e sul fronte della giustizia, che inizialmente non doveva essere inclusa ma che era l’unico reale interesse di Silvio Berlusconi, le insuperate bozze Boato riproducevano il progetto di Licio Gelli e anticipavano gli interventi di Castelli. Per Berlusconi non era abbastanza e ringraziando il cielo non se ne fece di nulla.

Nel 2001 a fine legislatura, il centrosinistra che pure “non era riuscito” a calendarizzare la legge sulle rogatorie e aveva finito per lasciarla nelle mani di Berlusconi (che ne approfitterà per iniziare la lunga serie di leggi-vergogna) troverà viceversa il tempo di portare a casa la riforma del titolo V (Regioni, Province, Comuni). Non va comunque nemmeno dimenticato che tale parziale riforma è stata riconfermata, seppure con limitata partecipazione, dal voto dei cittadini.

E’ facile convenire che sia stata una scelta discutibile ma certamente nemmeno lontanamente paragonabile all’effetto stravolgente dell’intero impianto costituzionale imposto dall’attuale maggioranza che ha riscritto male, in modo farraginoso e contraddittorio usando impropriamente l’art. 138, concepito per modificare singoli articoli,  l’intera seconda parte della Costituzione: parlamento, presidenza della Repubblica, governo, Consiglio superiore della magistratura, Corte Costituzionale oltre naturalmente la cosiddetta devolution.

Se a questo si aggiungono la riforma dell’ordinamento giudiziario finalizzata a minare l’indipendenza dei magistrati e destinata ad allungare ulteriormente i tempi dei processi, ed i progetti di riforma eversivi annunciati dal ministro-ingegnere in merito all’istituzione di tribunali speciali per i giudici e alla soppressione del CSM, sembra un po’ difficile sostenere che l’attuale maggioranza abbia posto mano alla parte “attuativa” mantenendo come “stella polare” i principi contenuti nella prima parte.

 

Quanto alle “altre affermate democrazie europee” hanno ben poco a che fare con la riforma licenziata dal parlamento italiano che si ispira al cosiddetto “premierato attivo all’israeliana, rivelatosi disastroso e ripudiato dopo tre elezioni”, come ci ricorda Giovanni Sartori, insieme al particolare che fu appunto lanciato in bicamerale da D’Alema ed affossato dalla Lega. Secondo qualsiasi politologo e costituzionalista degno del nome la premessa di una discussione seria sull’argomento dovrebbe essere il tema, da sempre rimosso nel dibattito politico nostrano, del rapporto tra sistema elettorale e riforme costituzionali e della coerenza delle scelte: in Italia siamo invece arrivati al paradosso tragicomico, per motivi di bottega e di stretta contingenza e convenienza elettorale, dell’approvazione di una riforma costituzionale che sovverte l’attuale Costituzione e, quasi in contemporanea, di una riforma elettorale in senso proporzionale tra loro del tutto scollegate e non comunicanti.

In estrema sintesi le linee guida della riforma, che non può in questa sede essere commentata in modo analitico sono le seguenti; c’è in primo luogo l’indebolimento dei poteri del Presidente della Repubblica quale organo di garanzia o “contropotere” ed il suo ridimensionamento ad una funzione meramente notarile: dall’art. 87 scompare il suo potere di non firmare e quindi non autorizzare la presentazione alla camere di disegni di legge di iniziativa del Governo; non avrà più alcun potere in merito allo scioglimento delle camere che avverrà nel riformulato art. 88 “sotto l’esclusiva responsabilità del primo ministro”. A questo proposito viene spontaneo domandarsi, non senza apprensione, come sarebbe andato con la nuova Costituzione il braccio di ferro sulla data dello scioglimento delle camere, ampiamente concordata che pure, si è già risolto oggi, nei fatti, a favore del presidente del Consiglio.

   Il capo dello Stato non potrà più intervenire nella designazione del capo del Governo che, al di là della formula volutamente depistante, non dovrà più chiedere ed ottenere la fiducia del parlamento: analogamente i ministri sono nominati e revocati dal primo ministro e così a titolo esemplificativo, nel primo governo Berlusconi, Previti alla giustizia non ce lo avrebbe tolto nessuno.

Sotto il profilo delle garanzie costituzionali e del bilanciamento dei poteri, a fronte del rafforzamento dell’esecutivo, l’altro colpo di mano più vistoso avviene sulla nuova composizione della corte Costituzionale di cui ben sette membri su quindici diventano di nomina politica (cioè partitica) accentuando obiettivamente il condizionamento politico della Corte di cui, paradossalmente, proprio da destra si lamenta e denuncia “l’eccessiva politicizzazione”.

Al nodo centrale, “la candidatura a primo ministro mediante collegamento con l’elezione dei candidati alla camera dei deputati”, secondo il nuovo art.92, quello che Giovanni Sartori definisce appropriatamente come “il camuffamento maldestro di una elezione diretta, si aggiunge il sovrappiù di potere del premier di richiedere ed ottenere (teoricamente all’infinito) in qualsiasi momento e ogni qual volta  gli risulti elettoralmente conveniente, lo scioglimento delle camere sotto “la sua esclusiva responsabilità”. E’ quello che da Franco Cordero e da una folta schiera di giuristi e costituzionalisti di ogni orientamento è stato definito “premierato assoluto”.

Un cenno infine a quella che inspiegabilmente viene fatta passare come l’anima della riforma: la cosiddetta devolution. L’autore dell’articolo a cui ho fatto riferimento, Stefano Servadei afferma tra l’altro che “non può essere motivo di disappunto per alcuno se i nuovi compiti (istruzione, sanità, polizia amministrativa) passano dalla competenza statale a quella regionale con un limite di carattere generale ben chiaro: quello della salvaguardia dell’interesse nazionale”. Ora al di là della valutazione della opportunità di delegare alle regioni materie di tale rilevanza e dei rischi allarmanti di sperequazione tra le varie aree del paese, rimane più che mai rilevante il problema puntualmente segnalato dall’autore a proposito degli effetti “deleteri” della precedente riforma “federalista” del centrosinistra e cioè l’ingorgo istituzionale dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni e regioni tra loro dinanzi alla Corte Costituzionale. E’ ragionevole pensare che la formula quanto mai labile, coniata esclusivamente per rabbonire AN, della “salvaguardia dell’interesse nazionale”, possa essere un autentico argine alla conflittualità permanente destinata viceversa a dilatarsi ulteriormente tra Stato ed enti territoriali e tra le singole regioni?

Anche noi dei comitati a difesa della Costituzione, come Stefano Servadei, riteniamo che “Annibale non è, dunque alle porte”, o meglio, che possa e debba essere ricacciato, proprio perché intendiamo e contiamo di portare a votare per il no al referendum confermativo, che non richiede il quorum, il maggior numero di oppositori possibile a questo processo di involuzione istituzionale: cittadini democratici e consapevoli, di qualsiasi orientamento politico.

E condividiamo in toto l’auspicio, a cui tentiamo di dare concretezza, che “ciascuno scelga in maniera informata e con animo sereno”. 

 

3 febbraio 2006

Pubblicazione a cura di democrazialegalita.it periodico on line