<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documenti_assoluzione di Gaspare Giudice_rettifica art2006=20settembre2007.htm
Registrazione Tribunale di Firenze Nr.5375
 
 
Rubriche
di E.Veltri
di G.Bonofiglio
Traduzioni di
B.Tolomei
di R.Anguillesi
 
 
ARCHIVIO
 
Cronologico
 
2007
 
Giugno
Luglio
Agosto

ISCRIVITI ALLA MAILING LIST

Scrivi l'indirizzo nella casella e invia. Riceverai una mail per la conferma.

 

 

 

 

 

Nel giugno del 2006 mi sono occupato, nell'articolo"Collaboratori di giustizia", di alcune clamorose dichiarazioni di un collaboratore di giustizia rese durante un dibattimento processuale.

Il collaboratore riferì ,facendo nomi e cognomi illustri, di un accordo politico mafioso ai più alti livelli e che coinvolgeva politici di destra, sinistra e centro.

La testimonianza, poi stralciata e che non pare aver avuto alcun esito, si svolse nell'ambito del processo che vedeva imputato l'on. Gaspare Giudice, di Forza Italia.

E' successo che, come io stesso mi auguravo nel pezzo,il 27/4/07 l'on. Giudice sia stato assolto con formula piena.

Questa notizia non può che far piacere a tutti coloro (come la redazione di democrazialegalita.it ) che sperano e che credono in una Politica fatta di idee e di contrapposizione democratica, e di persone oneste.

Sapere, anzi, in virtù del principio della presunzione di innocenza, aver avuto la conferma che uno dei nostri rappresentanti in Parlamento è del tutto estraneo alle accuse mossegli non può che darci una grande soddisfazione, come mezzo di informazione, e come cittadini italiani.

Ho personalmente parlato con la figlia dell'on. Giudice, che, trovando il nome ed il caso di suo padre segnalati nell'articolo in questione ha giustamente sentito il bisogno di raccontare ai nostri lettori l'esito felice della vicenda e di fare alcune considerazioni che pubblichiamo.

.Alleghiamo anche il dispositivo della sentenza , in attesa, se la dott. Giudice lo vorrà, di approfondire la vicenda (che, oltretutto, è di portata nazionale, visti i nomi e le circostanze coinvolti) quando saranno disponibili le motivazioni della sentenza stessa.

Naturalemente mi associo alla gioia della famiglia e dell'Onorevole Giudice per la felice conclusione di una vicenda, purtroppo, durata 8 anni.

La lettera della Dottoressa Domitilla Giudice

Egregio Signore Ottanelli,  alla luce della sentenza di assoluzione con formula piena (perchè il fatto non sussiste) pronunciata in nome del Popolo italiano dal Tribunale di Palermo il 27 aprile 2007, dopo otto estenuanti anni di processo, grata per avermi concesso l’opportunità di esporre il mio punto di vista, ho deciso di iniziare questa lettera riprendendo la riflessioni conclusive del suo articolo intitolato “collaboratori di giustizia”, pubblicato su questo sito in data 18 giugno 2006. A tale  scopo mi permetto di fare anche io alcune riflessioni in merito alla domanda che lei si pone.

Quello che dice un pentito, nel nostro caso Campanella è vero, parzialmente vero, oppure è falso? Innanzitutto occorre fare alcune considerazioni sul fenomeno del pentitismo nella mafia. Come Lei saprà Il termine pentito è storicamente adoperato per annoverare durante gli anni di piombo, coloro che avendo militato nei gruppi di estrema sinistra rivoluzionaria, in un momento della loro vita, si pentono -letteralmente-, di avere adoperato certi mezzi violenti nella realizzazione dei loro scopi ideologici.Non mi voglio soffermare sull’opportunità che il termine de quo sia adoperato per un fenomeno criminale  che nessuna affinità può avere col fenomeno delle brigate rosse e degli altri gruppi estremisti. Quali sono gli ideali che la mafia si propone di realizzare? Qual è l’ideologia di cui il “mafioso” si fa portavoce che col passare del tempo crolla e induce la sua coscienza al pentimento?  Detto ciò, si deve dare atto che i cosidetti pentiti e l’uso costruttivo ed efficace che di questi  hanno fatto magistrati attenti e scrupolosi, ha portato in tutti questi anni a dei risultati straordinari nella realizzazione del fine ultimo ed unico che è quello di sgominare e distruggere il sistema mafioso e le sue relazioni con la sociètà civile. Il punto è, secondo me, che il perseguimento del fine spesso viene perso di vista per perseguire scopi che vanno ben oltre l’unico interesse fondamentale e ineguagliabile: annientare la mafia.Coloro che hanno l’arduo compito di interrogare i collaboratori di giustizia per acquisire informazioni utili ai fini dell’indagine, sono tenuti a compiere una duplice valutazione.Da un lato l’attendibilità intrinseca della persona disposta a collaborare, la sua situazione personale e familiare, la sua situazione processuale, i suoi precedenti criminali, i suoi rapporti con l’accusato e la insussistenza di interessi personali ad accusare soggetti terzi estranei al contesto processuale di riferimento; dall’altro l’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese, il contenuto delle stesse e la loro credibilità in termini di riscontri concreti. Lei sostiene e da per scontato che la credibilità di Campanella, così come di chiunque altro collaboratore sia valutata “sulla base di riscontri oggettivi e di tutti i parametri (piuttosto severi) che la attuale normativa prevede”. A proposito di questo voglio dirle che, per esperienza personale ciò che la legge prevede in astratto deve essere compreso, interpretato, applicato dagli uomini. Non si stupirà se le dico che spesso gli uomini possono sbagliare sopratutto se si tratta di valutare altri uomini. A tal riguardo posso citare alcune norme di legge che nel nostro caso, per non voler fare riferimenti generici, non sono state minimamente rispettate, seppur così severamente imposte dal legislatore, come Lei ha sostenuto. Per esempio, la legge pretende a ragione che le dichiarazioni accusatorie dei pentiti abbiano un riscontro oggettivo esterno, ancor di più se sono rese de relato.Quali “riscontri esterni” al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno accusato mio padre, sono stati rinvenuti dall’accusa e sono stati provati all’interno del dibattimento processuale? NESSUNO. Quali presunte attività criminali sarebbero state commesse da chi – mio padre – a giudizio dell’accusa sarebbe aggregato da almeno un ventennio, con tutti i crismi del caso, al sodalizio mafioso? NESSUNA. In che cosa sarebbe consistita questa presunta condotta criminale di favoreggiamento? NON SI SAIn questi lunghi anni di processo, ogni lunedì mattina, mio padre e i suoi avvocati si sono recati in udienza per ascoltare accuse su accuse rese da soggetti che, come da loro riferito, non avevano alcuna conoscenza diretta dei fatti esposti. Sempre e solo dichiarazioni de relato, mai de auditu. Sempre e solo per “sentito dire” o perché riferito da altri. La nostra difesa ha dovuto faticare nello svolgimento del suo compito, non perché fosse difficile dimostrare l’estraneità del loro assistito alla compagine criminale, ma perché è più difficile difendersi quando le accuse sono vaghe, generiche e inconsistenti. Non è forse più facile dimostrare la propria innocenza di fronte ad un’accusa specifica e concreta? In questo caso puoi sempre sostenere il contrario e dimostrare con le prove la tua non colpevolezza. Altra disposizione normativa contenuta nella legge sui collaboratori di giustizia (art.16 quater) dispone che tutte le notizie in possesso dell’interrogato  che sono utili ai fini della ricostruzione dei fatti e delle circostanze, debbono essere rese al Procuratore della Repubblica entro 180 giorni dall’inizio della collaborazione, pena l’inutilizzabilitàEbbene dai fascicoli del processo di mio padre, dove naturalmente sono contenuti i verbali degli interrogatori dei collaboratori avvenuti anche a distanza di tempo, sono palesi e aberranti i mutamenti in ordine alla portata delle accuse e delle informazioni in loro possesso. Da interrogatori iniziali alcuni pentiti sembravano non avere idea di chi fosse Gaspare Giudice, a distanza di mesi una serie di fatti nuovi e di rapporti con lo stesso venivano come per magia rilevati. Le cito ad esempio il paradosso cui siamo arrivati  col dover produrre la documentazione relativa alla non frequentazione da parte di mio padre di una scuola di Palermo, nella quale un noto pentito asseriva con fermezza fossero stati compagni in gioventù. Non posso in questo breve scritto prolungarmi troppo sulle mille contraddizioni  e le incongruenze che sono emerse dal contraddittorio in questi lunghi anni di processo, perché sarebbe troppo e non è opportuno in questa sede. Detto ciò, Le garantisco che mio padre e tutti noi  che siamo stati intorno a lui in questi anni non abbiamo affrontato la cosa in modo così “tranquillo, tranquillo” come lei ha l’ardire di sostenere. Le garantisco, perché l’ho vissuto sulla mia pelle, che sarebbe stato molto più facile gridare al lupo al lupo!! trincerandosi dietro la veste del perseguitato politico come alcuni gli suggerivano, piuttosto che decidere di affrontare il tutto da solo all’interno della sede naturale – il tribunale – per dimostrare al di la di ogni ragionevole dubbio la propria innocenza. È certamente vero che il fatto di essere un parlamentare gli ha evitato la galera, e sarei un ipocrita a pensarla diversamente. Ma è anche fuor di dubbio che l’essere parlamentare e quindi un personaggio “pubblico”, seppur da poco, ha fatto si che la faccenda avvolta nell’occhio del ciclone, assumesse delle proporzioni tali da rendere ancor più difficile affrontarla. Lui da un lato era sufficientemente importante per essere sottoposto alla vaglio della pubblica opinione, dall’altro, non lo era  abbastanza per affrontare al situazione con la “spavalderia” del VIP.   
Tornando pertanto all’incipit della mia lettera e alle conclusioni del suo articolo posso replicare invitandoLa ad un’altra riflessione più ampia e a mio avviso più pressante, non se il pentito sia più o meno impazzito, se il suo scopo sia quello di distruggere qualcuno per farsi bello davanti alla Procura e averne dei vantaggi più o meno proporzionati; ciò che mi tormenta è comprendere come sia possibile che uomini di legge e primo fra tutti un Pubblico Ministero, che per definizione normativa dovrebbe andare alla ricerca della verità, compiendo ogni attività necessaria a tal fine, anche a favore della persona sottoposta ad indagine (Art. 356 c.p.), possa commettere errori cosi gravi ed evidenti distruggendo la vita di un uomo.Io mi sono data una risposta che ho ritrovato sintetizzata in modo, a mio giudizio, molto  efficace in un passo tratto da “Elogio dei Giudici”  di  Piero Calamandrei : “Fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell’accusa, dovrebbe essere parziale al pari di un avvocato; e come custode della legge, dovrebbe essere imparziale al pari di un giudice. Avvocato senza passione, giudice senza imparzialità: questo è l’assurdo psicologico nel quale il pubblico ministero, se non ha uno squisito senso dell’equilibrio, rischia ad ogni istante di perdere per amore di serenità la generosa combattività del difensore, o per amore di polemica la spassionata oggettività del magistrato”.  Roma, 19/09/2007       Domitilla Giudice

IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER GASPARE GIUDICE (e altri)


       DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

emessa dal Tribunale di Palermo

in data 27 Aprile 2007.

DICHIARANon doversi procedere nei confronti di Bazan Gaspare, Giudice Gaspare e Panzeca Giuseppe in ordine al reato loro ascritto in concorso al capo 3) nonché nei confronti del solo Giudice Gaspare in ordine al reato di cui al capo 7) della rubrica, esclusa per entrambe le imputazioni la sussistenza della contestata aggravante, nonché nei confronti di Panzeca Giuseppe in ordine ai reati di cui ai capi 12, 17 18, e 19, per essersi tutti i suddetti reati estinti per prescrizione. Visto l’art 530 c.p.p.ASSOLVEGiudice Gaspare, Lo Bue Dario, Bazan Gaspare e Sorano Carlo dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 1,4,5,9,23e 25 della rubrica perché i fatti non sussistono, visto l’art.530 c.p. p. nonché il predetto Sorano dal reato di cui al capo 24 per non aver commesso il fattoASSOLVEBazan Gaspare Giudice Gaspare dal delitto loro ascritto in concorso al capo 6 della rubrica e Sorano Carlo dal reato di cui al capo 26 della rubrica perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, visto l’art. 530 c.p.p.Panzeca Giuseppe dai reati a lui ascritti ai capi 7 e 10, nonché Guzzino Diego dal reato di cui al capo 19 per non avere commesso i fatti.