Periodico on line registrato presso tribunale di Firenze n°5375
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La commissione giustizia della camera ha approvato la legge delega sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.

Nel contesto di tale legge è stato approvato un emendamento sull’articolo 7. questo comporta nuove norme che vietano ai magistrati di iscriversi a partiti politici e sindacati, li espone a sanzioni nel caso

essi partecipino a manifestazioni chiaramente politiche.

Inoltre il csm potrà censurare le sentenze che: nelle motivazioni, contengano argomenti giudicabili come “politici”,

quelle che si discostino dal mero dettato legislativo interpretandolo in qualche modo ( dette sentenze creative),

nonché le cosidette sentenze "suicide", cioè quelle che nelle motivazioni ‘contraddicono’ l'assoluzione dell'imputato ( vedi sentenza Andreotti a Palermo).

Castelli, ministro della giustizia dell’era Berlusconi spiega che : per "esercitare i diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini", si deve "rinunciare a tutte quelle garanzie che la Costituzione riconosce ai magistrati”per cui un magistrato per vedere riconosciuti i propri diritti di cittadino deve semplicemente"tornare a fare il semplice cittadino".

Giudichiamo questo commento e questa legge delega come il primo palese e conclamato passo verso un regime totalitario. Vorremmo sapere che ne pensano coloro che hanno già prenotato un posto al tavolo delle trattative per le Riforme. R.A.

Ecco il testo completo dell’emendamento Bobbio .Il senatore Luigi Bobbio, di AN, ha previsto uno spaventoso sistema non di controllo, ma di negazione dei diritti fondamentali di un gruppo di cittadini. Una simile normativa è paragonabile solo alle leggi discriminatorie del ventennio. Ci chiediamo cosa ancora dobbiamo tollerare.

Abbiamo deciso di non sottolineare le parti più scabrose del documento, di non evidenziarle, di non commentarle. Crediamo che la semplice lettura del testo sia sufficientemente spaventosa.(red).

Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Norme in materia disciplinare nonchè in tema di situazioni di incompatibilità, infermità e trasferimento d'ufficio). - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei
magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla
stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con
adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere
1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve
tenere comportamenti, ancorché legittimi, che ne compromettano la credibilità o il prestigio;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare
perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano
illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

l'omissione dellacomunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di
una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del
regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, come
riformulati ai sensi della lettera a 3); la consapevole inosservanza
dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni;

ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;

l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;
4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio;

l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

5-bis) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e);

5-ter) l'adozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

6) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni come riformulati ai sensi della lettera a 3) ovvero della situazione che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 come riformulati ai sensi delle lettere a 1) e a 2);


7) l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e
inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia
contenuto creativo. Fermo quanto sopra e quanto previsto dal numero 3, non
può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di valutazione del
fatto e delle prove;

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori
dell'esercizio delle funzioni:
1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti
per sé o per altri;
2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non
colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;


3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività
incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;


4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;


5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;


6) l'iscrizione o l'adesione a partiti politici comunque gli stessi siano organizzati e quindi ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico;


7) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria, anche sotto il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e
della terzietà.


e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:


1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre
che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare
gravità;


3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le
modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;


4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del
magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione
penale non puó essere iniziata o proseguita.


f) prevedere come sanzioni disciplinari:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianità;
4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
di collaborazione direttiva;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6) la rimozione.
g) stabilire che:
1) l'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della
decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in
rapporto all'illecito commesso;
2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della
decisione;
3) la sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo
compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non
può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti
in organico della relativa qualifica;
4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico
direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso
tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono
essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti
alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere
l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva
anteriormente alla condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo
stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della
magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non
eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo;
6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero
irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore
gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;
8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del
Presidente della Repubblica.
h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano i
llegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;
2) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio
1941, n. 12, come riformulato ai sensi della lettera a 3);
4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;
5) i comportamenti previsti dalla lettera e), numero 2, primo periodo;
6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
all'esercizio delle funzioni;
8) la scarsa laboriosità, se abituale;
9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale o grave;
11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera d).
i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianità:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano
illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;
2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale e grave.


l) stabilire che:
1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico
direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di
altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della
sezione, se abituale o grave;
2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle
funzioni l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non
autorizzati;
3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o
temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in
una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non
sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per
la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi
dell'articolo 168 dello stesso codice.


m) stabilire che nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad
altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa
sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto
quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera c),
ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d),
ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
a 1) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra
sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo
le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli
articoli 28 e seguenti dello stesso decreto in quanto compatibili;
prevedendo altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento
possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; e prevedendo
infine che la causa, anche incolpevole, legittimamente l'intervento, sia
tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede
occupata con piena indipendenza e imparzialità;
a 2) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica
amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

a 3) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio
decreto 31 gennaio 1941, n. 12 in maniera più puntuale e rigorosa
prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento
all'entità dell'organico nonchè alla diversità di incarico,
l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo
ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il
coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

Pubblicazione a cura di democrazialegalita.it periodico on line