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Ultimo aggiornamento
Venerdì, 29 Gennaio, 2010 22:11 
 
 
 
 
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Chi si ricorda del "giusto processo"?
 
di Elio Veltri
 

La proposta di legge sul processo “ breve” approvata dal Senato, affronta un problema grave e insoluto da sempre, ma in maniera sbagliata.

A conclusione della relazione per la inaugurazione dell’anno giudiziario 2001, il procuratore generale Favara affermava:” IL grande malato è il processo, sia civile che penale. E su di esso occorre intervenire”. Ma nessuno ha avuto il coraggio e il buon senso di farlo perché avrebbe dovuto affrontare problemi come la riforma dell’Appello, il ripristino del ruolo costituzionale della Cassazione, la concessione delle attenuanti generiche elargite con grande generosità, i rinvii per legittimo impedimento, le incompatibilità dei giudici, le nullità e inutilizzabilità degli atti, per cui se un atto è nullo si annullano tutti gli altri. Nella legislatura 1996-2001, dopo la vittoria del centro sinistra, sono state approvate, a larghissima maggioranza, leggi che hanno prodotto risultati deludenti in alcuni casi, negativi in altri. Ricordo la più significativa, invocata a gran voce da tutti, a cominciare dal ministro della giustizia dell’epoca,il cosiddetto giusto processo, approvata dalla Camera con 6 voti contrari tra i quali quello di chi scrive, unico dichiarato.

La riforma introdotta in Costituzione con l’articolo 111 fu presentata come salvifica e fu subito battezzata il “ super 513”, l’articolo del codice di procedura penale riformato dal Parlamento e bocciato dalla Corte Costituzionale perché obbligava l’imputato che aveva reso dichiarazioni davanti al pubblico ministero e al giudice delle indagini preliminari a ripresentarsi in aula e ripeterle, altrimenti non erano valide. Per la Corte una inutile “dispersione delle prove”, per il Parlamento un intervento di lesa maestà. Il giusto processo, a detta dei proponenti, considerava essenziali i principi di “ concentrazione”,“immediatezza” e “ oralità”, cardini del processo accusatorio, di tipo anglosassone, introdotto in Italia con la riforma del 1988.

Quindi, il nuovo processo avrebbe dovuto essere rapido, trasparente, basato sul contraddittorio tra accusa e difesa per la formazione delle prove. I principi però nel testo della leggevenivano contraddetti da affermazioni quali “ la ragionevole durata del processo” che significa tutto e niente al punto che i tempi si sono progressivamente allungati. Nel 1999 il processo penale durava mediamente 1457 giorni, nel 2000, dopo la riforma, 1652 e nel 2003, 1805 giorni. Le condanne della Corte Europea di Strasburgo delle quali l’Italia ha il primato, le prescrizioni dei reati con la conseguente ingiustizia verso le vittime, la vanificazione della certezza della pena, sonotutte figlie dei tempi lunghissimi dei processi che la riforma costituzionale del 1999 anziché risolvere ha aggravato. Questo perché si sono innestate le anomalie italiane su una struttura di processo, quella accusatoria, che non le prevede. IL caso più clamoroso è quello dell’Appello che mediamente dura più di due anni. Mentre l’articolo 111 della costituzione fa della oralità e del contraddittorio tra accusa e difesa la sua bandiera, l’Appello si svolge sulle carte, non sono previsti limiti per accedervi, è a costo zero per l’imputato, contribuisce all’accumulo dei processi civili e penali inevasi che sono circa 8 milioni e costituiscono l’esempio più clamoroso di giustizia negata.

Ricordo che ad una ristretta delegazione di deputati della Commissione Giustizia della Camera a Londra fu dato un opuscolo in italiano nel quale a proposito dell’Appello era scritto che in Inghilterra il giudice “consiglia all’imputato di ponderare bene la decisione di fare appello perché se questoviene considerato privo di fondamento, il tribunale può decidere di non contare il periodo trascorso in carcere ai fini della espiazione della pena”. Consiglio che vale come deterrente per ridurre al 3% i casi di ricorsi in Appello.

Non va trascurato inoltre che i tempi dei processi influenzano in maniera determinante l’economia del paese e le finanze pubbliche perché il processo penale si occupa di reati quali falso in bilancio, costituzione di fondi neri, aggiotaggio, ecc; il civile incide fortemente sugli affari e l’Italia dalla Banca Mondiale è collocataal 176 posto per i tempi e l’efficienza del processo; il tributario decide sui ricorsi fiscali e quindi sulle entrate dello Stato che si riducono a meno del 2% di quanto accerta la guardia di finanza.

La norma transitoria della proposta approvata dal Senato però cancella la giusta esigenza di ridurre i tempi previsti che, a mio parere, possono essere congrui se l’organizzazione della giustizia viene dotata di mezzi e personale facendo contemporaneamente uno scrupoloso chek-up per riequilibrarli su tutto il territorio nazionale.

Infatti, se approvata, cancella migliaia di processi, alcuni dei quali importanti e durati a lungo con ingente impegno di mezzi. In questo modo la fanno franca i mascalzoni e subiscono una enorme ingiustizia le vittime. Infine, per quanto riguarda il Presidente del consiglio, io sono contrario ai vari Lodi che dovrebbero risolvere i suoi problemi per la durata della carica.

Sul Lodo Schifani, antenato degli altri, ho scritto a suo tempo “ La legge dell’impunità” che ha riscosso un buon successo editoriale e non ho cambiato opinione.