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Come al solito l'informazione
di prime time e gli urlatori approssimativi di approssimative notizie
hanno preferito glissare sul reale contenuto della decisione della
Corte Costituzionale. non si tratta, in questo caso
come in molti altri, di pura disinformatia ma di manipolazione delle
notizie a fini propagandistici. è bene che i cittadini italiani, alunni
di seconda media seduti all'ultimo banco, non sappiano, non conoscano le
regole, le prerogative e le competenze che uno stato democratico
distribuisce tra i suoi organismi
per farne garanzie, è bene che il cittadino scemo veda solo il bianco e
il nero, i crociati e gli infedeli. stavolta ha trionfato il bene, buon
natale.
La Corte Costituzionale : il crocefisso nelle scuole non è
previsto della Legge.
Le norme regolamentari di 80 anni fa non contengono alcun obbligo per le
scuole.
Non
essendoci una legge specifica, lo Stato e le Scuole devono applicare il
principio supremo di laicità dello Stato.
Quindi le scuole devono rispettare tale principio e non devono affiggere
simboli religiosi.
La pronuncia, al contrario di quanto parrebbe aver imprudentemente
affermato qualche mezzo di informazione, è meramente processuale, poiché si
limita ad affermare che la Corte costituzionale non è competente a giudicare
della legittimità delle norme censurate (in quanto contenute, in realtà, in
fonti regolamentari e non in fonti legislative).
La Corte Costituzionale afferma che le norme impugnate ''si limitano a disporre
l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente
per le scuole elementari e per quelle medie'', ma allo stesso tempo
circoscrivono ''il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa
per gli arredi''.
Insomma, dell'obbligo di esposizione del
crocifisso nelle norme regolamentari impugnate non si parla affatto.
Infatti la tabella allegata al regio decreto del 1928 ''contiene soltanto
elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non
attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione''.
L’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 “si riferisce bensì alla presenza nelle
aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell’arredamento
delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo”.
Infine - conclude la Corte - non ha alcun valore il fatto che l'art. 676 del
testo unico preveda che rimangono in vita tutte le norme non espressamente
abrogate dallo stesso testo unico, perche' ''l'eventuale salvezza'' di norme
''non incluse nel testo unico e non incompatibili con esso, puo' concernere
solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari''
Il segnalato problema di legittimità riguarda il fondamento legislativo delle
norme regolamentari (che l’ordinanza della Corte non ha indicato);
Il problema amministrativo dovrà ovviamente trovare soluzione nel giudizio
principale, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale remittente;
Il comitato
direttivo dell’associazione
“Per la Scuola della
Repubblica”
Tel. 06 3337437 telefax 06 3723742
e-mail
scuolarep@tin.it
sito
www.comune.bologna.it/iperbole/coscost
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