|
TRIBUNALE
DI L'AQUILA
IL GIUDICE DESIGNATO
letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva di
cui al verbale dell'udienza del 15 ottobre 2003, ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 1383/2003 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi di questo Tribunale
tra
Smith Adel, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui
minori Sxx Axx e Sxx Kxx, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via
-------, presso lo studio dell'Avv. Dario Visconti, che lo rappresenta e
lo difende per procura apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
e
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI NAVELLI, in
persona del Dirigente scolastico Pro Tempore, domiciliato e ex lege in
L'Aquila, ------------ , presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato, che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611 (giusta circolare ministeriale n. 36 - prot. n.
8596/DM)
- resistente -
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona
del Ministro pro tempore, domiciliato e ex lege in L'Aquila,
-------------- , presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo
rappresenta e difende ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611;
- resistente -
FATTO
Con ricorso e art. 700 c.p.c., Adel Smith, in proprio e quale esercente
la potestà sui figli minori Axxx Sxxx e Kxxx Sxxx, premesso che:
- lo stesso, cittadino italiano, risiede in Ofena insieme alla propria
famiglia, i cui componenti professano tutti la religione islamica;
- in occasione dell'inizio dell'anno scolastico ha potuto constatare che
nei locali della Scuola materna ed elementare statale "Antonio
Silveri" di Ofena, in cui si svolge l'attività didattica cui
partecipano anche i figli dello stesso, vi è esposto il crocifisso,
simbolo con valenza religiosa riferibile soltanto a coloro che professano
la religione cristiana;
- autorizzato dalle maestre, il ricorrente ha affisso anche un quadretto
riportante un versetto della Sura 112 del Corano, che è stato però
rimosso il giorno successivo su disposizione del dirigente scolastico;
- il permanere dell'affissione del solo crocifisso costituirebbe lesione
delle libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati,
tanto del ricorrente quanto dei figli minori, ponendosi peraltro in
contrasto con il principio di laicità della Repubblica italiana affermato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, che peraltro
qualifica lo stesso come (principio supremo dell'ordinamento
costituzionale);
ha domandato in via cautelare d'urgenza la rimozione del crocifisso dalle
aule della scuola statale materna ed elementare frequentata dai suddetti
figli minori.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, si sono
costituiti tanto l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare
di Navelli, circolo didattico cui appartiene la Scuola materna ed
elementare "Antonio Silveri" di Ofena, quanto il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, i quali:
- preliminarmente, in rito, hanno eccepito la nullità del ricorso per
aver agito il solo Smith per entrambi i figli minori, laddove l'art. 320
c.c. prescrive che la rappresentanza legale spetta congiuntamente ad
entrambi i genitori;
- in via subordinata al mancato accoglimento di detta eccezione di
nullità, hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordina ria per essere la questione oggetto del ricorso in
esame devoluta dall'art. 7 della L. 21luglio 2000, n. 205 alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- in via ulteriormente subordinata, hanno eccepito la nullità del ricorso
per la mancata indicazione della domanda che il ricorrente intenderebbe
proporre con l'instaurando giudizio di merito e, comunque, il difetto di
irreparabilità del danno non solo per quanto attiene al ricorrente in
proprio, ma anche in relazione ai figli minori (di sei e quattro anni),
che non sarebbero suscettibili in ragione della loro tenera età di patire
il danno lamentato;
- nel merito, hanno affermato che nell' dei principi costituzionali,
giuridici, di costume e della sensibilità sociale, non può negarsi che
(tuttora permanente nella coscienza dei singoli e dei popoli la
considerazione comune e universale di un principio di trascendenza
superiore in cui tutte le religioni e tutti i credo anche laici, pur
nelle diverse forme, confluiscono), principio che giustificherebbe,
unitamente a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale in
relazione alla tutela penale della religione cattolica, la permanenza del
crocifisso nelle aule scolasti che;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 15 ottobre 2003,
sentito personalmente il ricorrente e discusso il ricorso dai procuratori
delle parti, questo Giudice si è riservato di provvedere.
DIRITTO
1. Preliminarmente, devono esaminarsi le eccezioni di nullità del ricorso
formulate dai resistenti.
1.1. Quanto all'eccezione di nullità del ricorso per non essere stata
indicata la domanda che il ricorrente intenderebbe proporre
nell'introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies
c.p.c. in caso di accoglimento del ricorso, ad avviso di questo Giudice,
la stessa non è fondata.
A ben vedere, infatti, le conclusioni rassegnate con il ricorso
costituiscono chiaramente la domanda che il ricorrente intende proporre
con l'instaurando giudizio di merito, ossia la condanna dell'Istituto
scolastico alla rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai figli
del ricorrente. Con le stesse si richiede, infatti, anche la condanna
alle spese della contro-parte: orbene (cfr. pag. 30 del ricorso), sicché
è di tutta evidenza come non possa trattarsi della domanda cautelare:
come noto, in caso di procedimento cautelare ante causam, il giudice deve
provvedere sulle spese dello stesso solo laddove rigetti il ricorso (art.
669-sep comma 2, c.p.c.).
E' la cautela richiesta, piuttosto, ad essere contenuta nella narrativa
del ricorso stesso, e in particolare nell'ultima parte dello stesso
(cfr., in particolare, pag. 29), da cui si evince - peraltro, con tutta
chiarezza - come il ricorrente invochi in via anticipatoria la rimozione
del crocifisso dalla aule in parola.In verità, anche laddove non si
voglia condividere quanto ritenuto da questo Giudice al riguardo,
parimenti l'eccezione non potrebbe essere accolta.
Vero è che, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è ritenuto che
è affetto da nullità il ricorso cautelare ante causam che non indichi la
do manda che verrà fatta valere con l'instaurando giudizio di merito
(cfr. Trib. Napoli, ord. 30 aprile 1997, in Foro it., 1998, 270; Pret.
Vigevano - Sez. dist. Mortara, ord. 1° agosto 1995, ivi, 1996, I, 1864;
Trib. Potenza, 29 marzo 1995, in Giur. merito, I, 405; per alcuno, il
ricorso dovrebbe addirittura indicare petitum, causa petendi e
conclusioni:
cfr. Pret. Alessandria, ord. 16 marzo 1993, in Giur. it., 1993, I, 775,
che ritiene altresì trattarsi di nullità insanabile, perché siffatto
ricorso non sarebbe in grado di raggiungere lo scopo che gli è proprio,
ossia il collegamento teleologico tra domanda cautelare e do manda di
merito), ma si è prontamente escluso che l'onere di indicazione della
domanda dell'instaurando giudizio di merito richieda un'analitica e
necessariamente ben distinta formulazione delle conclusioni di merito. E
ciò soprattutto laddove si consideri - come rilevato in dottrina - che la
disciplina del rito ordinario di cognizione consente all'attore di
integrare o precisare la domanda nel corso dell'istruttoria (art. 183,
comma 5, c.p.c.).
Deve affermarsi, pertanto, l'ammissibilità del ricorso che contenga anche
in modo implicito, ma inequivocabilmente, l'indicazione della do manda di
merito (cfr. Trib. Trani, ord. 16 gennaio 1997, in Foro it., 1998, I,
2017; Trib. Nocera Inferiore, 1° agosto 1995, in Giur. iL, 1996, I, 238).
Sicché nel caso in esame, in cui è inequivocabile che la domanda di
merito sia la condanna della scuola pubblica a rimuovere il crocifisso
dalle aule frequentate dai figli minori del ricorrente, non sussisterebbe
comunque nullità alcuna del ricorso.
1.2. Parte resistente ha eccepito, inoltre, quanto alla cautela invocata
da Adel Smith quale esercente la potestà sui figli minori, la nullità del
ricorso in quanto proposto da un solo dei genitori, laddove l'art. 320
c.c. prevede la regola della rappresentanza congiunta dei genitori che
esercitano la potestà sui figli minori.
Non ignora questo Giudice che si è ritenuto da parte di alcuno in
dottrina che, quando sia promossa un'azione dei confronti di un minore,
l'atto di citazione debba essere rivolto - a pena di invalidità (sanata
dalla costituzione di entrambi) - ad entrambi i genitori, in quanto la
rappresentanza del minore spetta agli stessi congiuntamente.
Nel caso in esame, però, viene in rilievo non il profilo passivo di un
rapporto processuale, ma l'esercizio dell'azione giudiziale in nome e per
conto dei figli minori, fattispecie in relazione alla quale la
giurisprudenza ritiene che, laddove non siano destinate ad incidere sul
patrimonio del minore, non sia necessario l'esercizio con giunto da parte
di entrambi i genitori (oltre alla preventiva autorizzazione del giudice
tutelare)
(in tal senso, alcune pronunce in materia di impugnazione davanti al
giudice amministrativo proprio di provvedimenti dell'amministrazione
scolastica: cfr. T.A.R. Lombardia, 9 giugno 1986, n. 284, in T.A.R, 1986,
I, 2827; T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 10 maggio 1985, n. 157, in T.A.R,
1985, I, 2492; T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984,
n. 287, in T.A.R, 1985, I, 742).
La proposizione di una domanda giudiziale, anche cautelare, non de ve
essere necessariamente proposta da entrambi i genitori, benché la potestà
genitoriale sia normalmente congiunta, per di più laddove - come nel caso
all'esame di questo Giudice - si tratta di richiesta di provvedimento
d'urgenza e, comunque, privo di incidenza sulla sfera patrimoniale dei
minori e volto piuttosto ad ampliare la sfera giuridica soggettiva degli
stessi, che si assume compressa nel suo pieno esplicarsi.
2. Esclusa la nullità del ricorso introduttivo, questo Giudice deve
esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria, poiché - secondo l'assunto difensivo dei
resistenti - la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione
esclusiva sancita dall'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così
come modificato dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, per «tutte
le controversie in materia di pubblici servizi» tra cui, in particolare,
ai sensi della lettera e) del comma 2 di detta disposizione, quelle
«riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, [.] rese
nell'espletamento di servizi pubblici, ivi comprese quelle rese
nell'ambito [.] della pubblica istruzione».
Benché, ad avviso di questo Giudice, sia necessario tenere distinta la
domanda - cautelare e di merito - proposta dal ricorrente in proprio e
quella proposta dallo stesso quale esercente la potestà genitoriale sui
figli minori, ciò non di meno comunque l'eccezione non è fondata e deve
affermarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita.
La lettera e) del comma 2 dell'art. 33 suddetto, infatti, prosegue
escludendo espressamente dalla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo i «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» e
le «controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla
persona». Orbene, proprio considerando tali espresse esclusioni
dall'ambito di estensione della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nella materia dei servizi pubblici, procedendo alla
qualificazione della domanda - rilevando a tal fine non il contenuto dei
provvedimenti d'urgenza richiesti, bensì l'azione di merito che si
intenda intraprendere, rispetto alla quale la cautela invocata si pone
come strumentale - deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice
ordinario.
2.1. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi come la pretesa di tutela
del diritto inviolabile e costituzionalmente garantito di libertà
religiosa dei figli minori del ricorrente, che si assume leso in
conseguenza all'esposizione del crocifisso nelle aule della scuola
pubblica "Antonio Silveri" di Ofena (facente capo all'Istituto
comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli che gli stessi
frequentano, attiene al rapporto individuale di utenza del pubblico
servizio di istruzione tra detti alunni e l'istituto scolastico alla cui
attività i medesimi attendono.
Orbene, il legislatore del 1998-2000, nel prevedere un riparto di
giurisdizione per settori omogenei di materie - con criterio, in verità,
non esente da censure di incostituzionalità (cfr. Trib. Roma, Sez. Il, 16
novembre 2000, in 6 giur, 2001, 72) - ha, però, con assoluta chiarezza,
lasciato al giudice naturale dei diritti le controversie che attengano
alla tutela del cittadino quale fruitore di un servizio pubblico in
relazione agli attentati che ai propri diritti possano derivare nello
svolgersi del rapporto che viene in essere con la fruizione del servizio
stesso.
Né sembra possibile sviare la questione all'esame di questo Giudice riconducendola
- come ritengono i resistenti (cfr. pag. 5 della memoria difensiva
depositata in data 14 ottobre 2003) - ad un profilo organizzativo del
pubblico servizio di istruzione. A ben vedere, affermare ciò vorrebbe
dire che con il ricorso in esame il ricorrente abbia inteso censurare un
profilo relativo all'organizzazione dei mezzi nell'ambito di un ufficio
pubblico, essendo appunto mezzi materiali anche quelli facenti parte
dell'arredo scolastico, nel cui ambito verrebbero dettate le disposizioni
che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole
pubbliche (come si dirà diffusamente di seguito).
Tale prospettazione, benché in passato sostenuta in giurisprudenza (cfr.
Pret. Roma, 17 maggio 1986, in Riv. Giur. Scuola, 1986, 619), sembra non
voler cogliere la vera essenza della questione, elidendo il profilo della
lesione - seppure prospettata - di un diritto assoluto costituzionalmente
tutelato. Evidente forzatura che, di fronte al rilievo in tal senso del
resistente in sede di discussione del ricorso, ha spinto il
rappresentante dell'Avvocatura dello Stato a contestare che l'assunto
difensivo possa essere riassunto nella riconducibilità della questione a
meri profili attinenti all'arredo scolastico (cfr. verbale dell'udienza
del 15 ottobre 2003).
Non appare pertinente, pertanto, il richiamo a quella giurisprudenza
amministrativa per cui «rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la controversia promossa da genitori e alunni maggiorenni
e relativa a provvedimento di carattere organizzativo del servizio
scolastico, in quanto l'esclusione della giurisdizione e del giudice
amministrativo delle controversie con gli utenti non si estende anche
alle ipotesi in cui sono in discussione gli aspetti organizzativi e
generali per la prestazione del servizio e quindi anche spaziale entro
cui il potere è gestito, tanto più che è sommamente interessante per la
collettività, e specialmente per il settore, il modo con cui l'istruzione
pubblica è erogata alla generalità dei cittadini» (così Cons. Stato, Sez.
IV, 21 febbraio 2001, n. 896).
La questione all'esame della giustizia amministrativa riguardava,
infatti, un provvedimento amministrativo avente ad oggetto l'assegnazione
di edifici agli istituti scolastici, sic ché, anche laddove si voglia
ritenere che tale controversia rientrasse nell'ambito dell'espletamento
del servizio pubblico di istruzione (in verità, con evidente dilatazione
del concetto di "pubblica istruzione"), comunque non si
trattava di questione riconducibile ad un rapporto privato di utenza, ma
appunto - come si legge - afferente profili organizzativi generali,
funzionali alla prestazione del servizio.
2.2. In verità, a ben vedere, anche laddove nel caso in esame si fosse in
presenza - secondo la prospettazione di parte resistente - di questione
attinente profili organizzatori dell'amministrazione pubblica, ciò non di
meno dovrebbe affermarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
Come è possibile evincere dal ricorso - e come, comunque, precisato dal
ricorrente, per il tramite del proprio difensore, all'udienza del 15
ottobre 2003 (cfr. verbale) -, la cautela richiesta è funzionale al
fruttuoso esercizio dell'azione di responsabilità aquiliana per l'assenta
lesione del diritto di libertà religiosa di cui si invoca la tutela con
la reintegrazione in forma specifica e art. 2058 c.c.. Conseguentemente,
tanto l'azione proposta da Adel Smith in proprio, quanto quella proposta
da questi quale genitore esercente la potestà sui figli minori,
rientrerebbero nell'ulteriore esclusione sancita dalla lettera e)
dell'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998 (e successive modificazioni) rispetto
alla previsione della giurisdizione del giudice amministrativo per le
controversie relative a servizi pubblici, ossia le azioni risarcitorie.
La circostanza stessa che il rimedio invocato dal ricorrente si concreti
in una richiesta di ordinare ai resistenti un facere, prima in via
provvisoria ed urgente e, quindi, in via definitiva, discende dal fatto
stesso che venga pro posta un'azione risarcitoria in forma specifica e
non può determinare - come invece ritiene parte resistente - una diversa
qualificazione della domanda quale attinente ad un aspetto organizzativo
del servizio pubblico, atteso che la reintegrazione in forma specifica
implica sempre la condanna ad facere a un non facere e a un dare da parte
del soggetto danneggiante (cfr. Trib. Ve nezia, ord. 14 aprile 2003, n.
214, in AmbienteDiritto.it).
Conseguentemente, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice
ordinario adito anche in relazione alla domanda cautelare proposta da
Adel Smith in proprio, benché in relazione a questi non possa
configurarsi certo un rapporto individuale di utenza del servizio
pubblico di istruzione con l'Istituto resistente, non essendo questi fruitore
di siffatto servizio pubblico presso la Scuola materna ed elementare
statale "Antonio Silveri" di Ofena.
3. Esclusa in relazione alla presente controversia la giurisdizione
esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa, è appena il caso di
rilevare che può ritenersi pacifica la sussistenza della giurisdizione
del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e, per
di più, venendo in rilievo un diritto di libertà inviolabile e
costituzionalmente garantito (cfr. Trib. Roma, Sez. II, ord. 18 dicembre
2002, in www.edscuola.it Pret.
Milano, ord. 15 febbraio 1990, in Foro it., I, 1746; Trib. Milano, 18
dicembre 1986, ivi, 1987, I, 2496).
Né appare dubitabile che la situazione giuridica soggetti va dedotta dal
ricorrente, in proprio e in relazione ai figli minori, sia di diritto
soggettivo, poiché si riconnette in via diretta alla norma costituzionale
dell'art. 19, che tutela non solo al libertà di culto, ma anche - e come
si dirà più ampiamente di seguito - la libertà c.d. negativa di religione
e la libertà di coscienza in relazione al fenomeno religioso (come
sostenuto dalla dottrina e come affermato dalla Corte costituzionale in
più decisioni).
E comunque, anche scendendo al rango della legislazione ordinaria,
posizione di diritto sarebbe quella in capo ai ricorrenti alla luce della
disciplina del nuovo con cordato. In tal senso, del resto, si è espressa
la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989,
orientamento ribadito nella sentenza n. 13 del 14 gennaio 1991 in
relazione al diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica.
Ad affermare ciò, del resto, sarebbe sufficiente l'art. 2 della L. 20
marzo 1865, n. 2448, All. E, che devolve alla giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria le materie riguardanti un diritto civile o politico
(cfr. Pret. Milano, ord. 15 febbraio 1990, cit.).
4. E' stata in passato controversa, piuttosto, la possibilità di emanare
provvedimenti che prevedano un facere (come richiesto, appunto, nel caso
in esame) ovvero un non facere da parte della pubblica amministrazione.
A norma dell'art. 4 della L. n. 2248/1865, All. E, nonostante la
posizione di diritto soggettivo del privato che si assuma violata da un
atto o da un comportamento della pubblica amministrazione, è infatti
vietato al giudice di sostituirsi all'autorità amministrativa, sicché -
salvo deroghe espresse - non è ammessa, tanto in sede di giudizio
ordinario di cognizione quanto in sede cautelare ed urgente, non solo
l'adozione di provvedimenti di annullamento, modifica o sospensione di un
atto amministrativo, ma anche di un comportamento (come appunto la
condanna ad un facere o ad un non facere direttamente incidente nella
sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, ossia in quegli
atti o comportamenti attuativi dei fini istituzionali della pubblica
amministrazione.
A fronte di tale divieto, che è logica e necessaria conseguenza della
separazione della funzione giurisdizionale dalla funzione amministrativa,
oggi sancita dagli art. 97, 102, 104 e 113, ultimo comma, Cost., la
giurisprudenza di merito ha individuato il presupposto giurisdizionale
della carenza assoluta di potere della pubblica amministrazione come
idoneo a rendere inoperante il divieto di cui all'art. 4 suddetto (cfr.
Pret. Monza, 23 marzo 1990, in Foro it., 1990, I, 1745).
Tale giurisprudenza evolutiva dei giudici di merito è stata
successivamente fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha
affermato come, allorché il privato chieda la tutela di un proprio
diritto soggettivo non condizionato dal potere in concreto eser citato
dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione appartenga al giudice
ordinario.
Versandosi inoltre in ipotesi di attività materiale lesiva posta in
essere dalla pubblica amministrazione in carenza di potere, non opera il
di vieto di condanna della stessa ad un facere (cfr. Cass. civ., S.U., 1°
luglio 1997, n. 9557) che è ammessa nella misura in cui la stessa non
interferisca su atti discrezionali dell'amministrazione (cfr. Cass. civ.,
S.U., 29 gennaio 2001, n. 39) e non contrasti con il divieto riguardante
la diversa ipotesi di attività rientranti nella sfera dei poteri e delle
finalità istituzionali di essa (cfr. Cass. civ., S.U., 30 dicembre 1998,
n. 12906).
Orbene, premesso che nel caso all'esame di questo Giudice la con danna
alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche non determina
un'ingerenza nell'attività discrezionale della pubblica amministrazione
volta alla realizzazione delle finalità istituzionali della stessa,
occorre verificare se nella fattispecie in esame sussista un potere - che
non può che essere attribuito da norme di legge, stante il principio
costituzionale di legalità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) -
che consenta all'amministrazione scolastica l'esposizione del crocifisso
nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai minori figli del
ricorrente.
Escluso ciò, potrà ritenersi che nel giudizio - ordinario e, quindi,
anche cautelare d'urgenza - che verta sulla presunta violazione o
compressione di un diritto costituzionalmente garantivo, qual è il
diritto alla libertà religiosa, non sussiste il limite interno alla
giurisdizione ordinaria che vieta all'autorità giudiziaria ordinaria di
emettere un ordine di fare (o di non fare) a carico della pubblica
amministrazione, quando quest'ultima non sia dotata di alcun potere
ablatorio o compressivo del diritto medesimo (cfr. Pret. Torino, ord. 11
febbraio 1991, in Foro it., 1991, I, 2586; Pret. Torino, ord. 19 luglio 1988,
in Foro it., 1988, I, 3343; Cass. civ., S.U., 9 marzo 1979, n. 1463).
5. Secondo il Ministero dell'istruzione (cfr. Nota 3 ottobre 2002 - prot.
n. 2667), l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche
sarebbe prescritta dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n 965, recante
disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media,
e dall'art. 119 del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297, precisamente nella
Tabella Callo stesso allegata (Regolamento genera/e sul seri i. dell'istruzione
elementare), quanto agli istituti di istruzione elementare.
Si può subito rilevare che nessuna disposizione prescrive l'affissione
del crocifisso nelle aule delle scuole materne, mentre è pacifico che
anche nell'aula in cui svolge attività didattica il piccolo Kxxx, di anni
quattro, è esposto il simbolo della croce.
Con riferimento all'altro figlio del ricorrente, Adam, verrebbero in vece
in rilievo le disposizioni da ultimo citate, che appunto prescrivono che
il simbolo della croce debba far parte dell'ordinario arredamento delle
aule scolastiche e che spetta al capo d'istituto (art. 10, comma 3, e
art. 119 del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297) - oggi, a seguito della
riforma operata dal D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, al dirigente scolastico
- assicurare la completezza (nonché la buona conservazione) di tutti gli
arredi occorrenti.
Si tratterebbe di disciplina di rango regolamentare, dunque, in relazione
alla quale, peraltro, la stessa pubblica amministrazione si è più volte
interrogata circa la permanente vigenza nel nostro ordinamento (si veda
anche, in relazione all'esposizione del crocifisso nella aula
giudiziarie, il quesito del 29 maggio 1984 - prot. n. 612/14-4 posto al
Ministero dell'interno dal Ministero di grazia e giustizia).
In particolare, con riferimento alle scuole pubbliche, a seguito
dell'entrata in vigore della L. 25 marzo 1985, n. 121 di modifica del
concordato (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo
addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1985 n° 121, che apporta modifca
al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra La Repubblica
italiana e La Santa Sede), l'allora Ministero della Pubblica Istruzione
si è interrogato circa il possibile contrasto con il nuovo quadro
normativo in base al quale viene impartito l'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole.
Al riguardo il Consiglio di Stato, Sezione III, con il parere 27 aprile
1988, n. 63/88, ha preliminarmente distinto la normativa riguardante
l'affissione del crocifisso nelle scuole da quella relativa all'insegnamento
della religione cattolica; ha quindi rilevato che «le due norme citate,
di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si
sono mai poste in contrasto con questi ultimi» e che «Nulla, infatti,
viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del
Crocifisso nelle scuole», sicché «le modificazioni apportate al
Concordato lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la
Legge 25 marzo 1985, n. 121, non originario, non possono influenzare, né
condizionare la vigenza delle norme regolamentare di cui trattasi»; ha
così concluso che le suddette disposizioni devono intendersi «tuttora
legittimamente operanti».
Le stesse motivazioni, peraltro, sono state fornite dall'Avvocatura dello
Stato di Bologna nel pare re reso in data 16 luglio 2002 (menzionato
nella suddetta Nota 3 ottobre 2002 del Ministero dell'istruzione), che ha
affermato la permanenza in vigore ditale disciplina e la non lesività
della libertà di religione della stessa nel prevedere l'affissione del
crocifisso nelle aule scolastiche.
Siffatto argomentare è, in verità, eccessivamente semplicistico. Non è
necessario un particolare approfondimento, infatti, per rilevare come le
norme che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche
non siano entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie poiché
entrambe partono dalla logica della confessione cattolica come
istituzione religiosa privilegiata.
Un minimo approfondimento della natura stessa della normativa in
questione consente, invece, di giungere ad una soluzione del tutto
opposta. Il R.D. 30 aprile 1924, n. 965 estendeva quanto già previsto con
ininterrotta continuità da una norma del regolamento per l'istruzione
elementare (R.D. 15 settembre 1860, n. 4336 di attuazione delle L. 13
novembre 1859, n. 3725 - c.d. legge Casati), poi ripresa dal Regolamento
generale dell'istruzione elementare del 19(1)8 (R.D. 6 febbraio 1908, n.
150). In tale solco si pone, quindi, l'art. 10 del R.D. n. 1297/1928 nel
prevedere l'affissione nelle aule delle scuole elementari del crocifisso.
Si tratta, quindi, di una normativa regolamentare di esecuzione di una
legge che, per quanto laica si voglia ritenere, appartiene comunque ad un
sistema costituzionale, quale quello disegnato dallo Statuto Albertino,
che all'art. 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione
dello Stato.
E benché l'origine della disposizione in parola risalga all'epoca dello
Stato liberale, ciononostante la previsione dell'affissione del
crocifisso nelle aule scolastiche risponde ad intenti confessionali, come
è stato da più parti e autorevolmente osservato dalla dottrina storica.
«Dall'unità d'Italia la scuola costituisce [.] terreno tradizionale di
confronto fra gli interessi ideologici dello Stato e della Chiesa, forse
l'oggetto privilegiato delle pretese confessionali e probabilmente,
quindi, anche il luogo ove si avverte più forte l'esigenza di laicità».
In altri termini, anche all'epoca dello stato libera le, la previsione
dell'affissione del crocifisso nella aule della scuola pubblica esprimeva
il regime di privilegio accordato alla religione cattolica.
La dottrina giuridica (oltre che storica) indica, poi, nella previsione
dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contenuta nei RR.
DD. n. 965/1924 e n. 1297/1928, nonché negli altri uffici pubblici (a
proposito della presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, si veda
la Circolare n. 1867 della Div. III n. 2134 del Reg. Circ. emessa in data
29 maggio 1926), uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo
statale del regime fascista, che ha nel Concordato del 1929 il suo ideale
punto di arrivo.
Conclusioni cui detta dottrina perviene anche sulla scorta del chiaro
tenore delle circolari dell'epoca (basti riportare un passo della
circolare del Ministero dell'interno del 16 dicembre 1922, indirizzata ai
Prefetti, in cui si rileva come «in questi ultimi anni in molte scuole
sono state tolte le immagini del Crocifisso e il ritratto del Re: tutto
ciò costituisce aperta e non più oltre tollerabile violazione d'una
precisa disposizione regolamentare, offende altresì, e soprattutto, la
religione dominante dello Stato e il principio unitario della Nazione [
diffidandosi «perché siano immediatamente restituiti [ i due simboli
sacri alla fede e al sentimento nazionale»).
Premesse le ragioni storiche e l'interesse pubblico perseguito dalla
disciplina in parola, la funzione regolamentare esplicata dai suddetti
regi decreti non può non ritenersi superata, a meno di affermare che ci
sia un altro interesse pubblico che, sostituendosi al precedente,
continui a giustificarne il vigore. Nel caso in esame, però, ciò non può
sostenersi, proprio alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento
disegnato dalle disposizioni dell'Accordo di modifica del concordato,
come peraltro correttamente "intuito" sul finire degli anni
ottanta del secolo scorso dall'Amministrazione di grazia e giustizia
prima (si veda il citato quesito del 29 maggio 1984) e della pubblica
istruzione poi, quest'ultima nel richiedere il citato parere reso dal
Consiglio di Stato.
L'esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come
religione di Stato, contenuta nel punto 1, in relazione all'art. 1, del
Proto collo addizionale agli Accordi di modifica del Concordato del 1929,
ha sicuramente introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in
contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone
l'esposizione del crocifisso.
Per quanto l'accordo di revisione del 1984 non contenga alcun riferimento
esplicito all'affissione del crocifisso, assorbente è il rilievo che i
provvedimenti che ciò prescrivono, peraltro di rango secondario, in
quanto intimamente legati al principio della religione di Stato, debbano
ritenersi abrogati.
Come noto, l'abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta
necessariamente e naturalmente l'abrogazione tacita delle disposizioni
che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di
rango secondario, che offre una minore resistenza nell'eventuale
contrasto determinatosi con l'introduzione di una nuova disciplina della
materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura,
eseguire il dettato di de terminate disposizioni di legge.
Nel caso del nuovo concordato, poi, l'eliminazione del primo, la sciando
intatte le seconde, vorrebbe dire eludere una delle poche novità so
stanziali contenute nella riforma sancita dall'accordo di Villa Madama.
Non può negarsi che tanto la dottrina - soprattutto certi studiosi di
diritto ecclesiastico - quanto anche la giurisprudenza, ordinaria e
amministrativa, hanno avuto la tendenza a ridimensionare la portata
dell'innovazione conseguente all'art. 1 del Protocollo addizionale
suddetto.
La stessa Corte costituzionale, per ribadire la legittimità
costituzionale delle disposizioni del codice penale in tema di reati
contro il sentimento religioso, ha precisato, che le stesse «troverebbe
tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente
rilevante, che il tipo di comporta mento vietato dalla norma impugnata concerne
un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per
molti» (cfr. Corte cost. sentenza n. 925/1988).
In altri termini, sebbene non possa ritenersi, nell'ordinamento
costituzionale, la Repubblica Italiana come uno stato confessionale in
senso cattolico, tale religione è però professata, nella comunità
statale, dalla maggioranza dei suoi cittadini. Così ragionando, però, si
continua sostanzialmente a considerare la religione cattolica come
"religione dello Stato".
Come è stato rilevato in dottrina, evocare il criterio della maggioranza,
del gruppo (numericamente e culturalmente) prevalente, cui debba guardare
il legislatore, in tema di libertà è l'argomento più denso di pericoli
per le libertà dei consociati. «Una delle più significative rivoluzioni
del ventesimo secolo è rappresentata dall'esplosione dell'idea
democratica: un'idea che trova un'essenziale riferimento nei principi di
sovranità della persona umana e di eguaglianza di tutti gli uomini
davanti alla legge».
Il principio di uguaglianza assume, inoltre, un significato particolare
nelle società plurietniche, culturalmente variegate, dove vi sono delle
minoranze per cui l'eguaglianza «rimane solo saldissimo principio contro
ingiustizie, discriminazioni, razzismi Diviene l'asse portante per
l'affermazione del "diritto alla differenza"».
In molte norme della Costituzione italiana (artt. 3 e 8, comma 1), ed in
verità anche nella comune valutazione dei rapporti sociali, il principio
di libertà si pone in diretta connessione con quello di uguaglianza. Ed
anche a proposito della libertà di religione è necessario considerare la
relazione che sussiste tra i principi di libertà e di uguaglianza.
E' quanto ha ritenuto di recente la IV Sezione penale della Suprema Corte
di Cassazione con la sentenza n. 439 del 1° marzo 2000. Richiamandosi
anche ad esperienze di altri paesi, il Supremo Collegio ha ritenuto che
la rimozione del simbolo del crocifisso da ogni seggio elettorale si
muovesse nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in
termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.
Vero è che tale decisione fa perno sul concetto di neutralità del
pubblico ufficiale, ma essa è solo apparentemente lontana dalla questione
all'attenzione di questo Giudice - come, invece, ha ritenuto l'Avvocatura
nel discutere il presente ricorso - poiché, a ben vedere, proprio in
considerazione del fatto che la scuola pubblica rientra (espressamente,
nella previsione della lettera e) dell'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998 e
successive modificazioni) nel novero dei servizi pubblici, anche
l'oggetto del ricorso in esame riguarda la questione della laicità delle
istituzioni.
Alcuni commentatori hanno rilevato criticamente come la conclusione cui è
pervenuto la Suprema Corte nella decisione sopra riportata tragga origine
da una lettura parziale, e per ciò solo non corretta, del concetto di
laicità, poiché, come tratteggiato dalla nota sentenza n. 203 del 1989
della Corte costituzionale, laicità non significa indifferenza nei
confronti delle religioni, ma implica la «garanzia dello Stato per la
salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo
confessionale e culturale», non comportando tuttavia il rinnegamento o
l'abbandono delle proprie radici storico- religiose.
Esisterebbe - secondo detta opinione - un'identità italiana, forgiata dai
principi del cattolicesimo, che non può essere cancellata, «così come non
si possono cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto», che
pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del
concetto di laicità dello Stato, non potrebbe essere intesa quasi come
una sorta di onta da cancellare, giacché, anche da un punto di vista
pedagogico, il nascondimento di quell'identità costituisce un disvalore
che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi di identificazione
personale e comunitaria.
Tale ragionamento, cui fa riferimento - e su cui sembrerebbe, in realtà,
fondarsi - il parere n. 63/1988 del Consiglio di Stato, è quello
diffusamente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina per
giustificare nell'attuale regime costituzionale la legittimità delle
norme penali a tutela del sentimento religioso.
Sennonché, anche tali disposizioni, come quelle relative all'esposizione
del crocifisso nelle scuole pubbliche, hanno la medesima origine
ideologica, trovavano fondamento nella previsione della religione
cattolica come religione di Stato di cui all'art. 1 del Trattato
lateranense, venuto meno il quale, il permanente vigore è stato motivato
con il passaggio della religione cattolica da religione di Stato a fatto
culturale e sociale di rilievo nazionale, procedendo attraverso il
concetto di religione della maggioranza dei cittadini.
E' questa, in buona sostanza, l'opinione di coloro che ritengono che il
perdurante vigore dei provvedimenti che dispongono l'esposizione del
crocifisso nelle aule possa desumersi dall'art. 9 dell'Accordo di
revisione concordataria del 1984, che prevede l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole e riconosce «i principi del cattolicesimo
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano».
Orbene, non si può negare che tale norma del nuovo concordato abbia in un
certo senso riassunto le due formule precedenti della religione di Stato
e della religione della maggioranza dei cittadini nel quadro di un
rinnovato rapporto fra istituzioni e società civile.
Ciò costituisce lo sviluppo di una costruzione giuridica che si fonda su
un fatto incontrovertibile, il ruolo storico e quello attuale della
Chiesa, e continua a tradursi in un diffuso atteggiamento privilegiato
per la religione cattolica.
Sennonché, come ha già osservato il Supremo Collegio nella sentenza n.
439/2000, «il riconosci mento contenuto nell'art. 9 1. cit. è privo di
valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi
di revisione ma è funzionale solo all'assicurazione dell'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non
obbligatorio ma pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che
dichiarino espressamente di volersene avvalere, senza che agli altri
possa farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono
anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: corte cost. 14.1.1991,
n. 13)».
Ritenere la rilevanza sociale e culturale della religione cattolica in
quanto religione della maggioranza dei cittadini equivale a stabilire una
perfetta identità tra cultura cattolica e cultura civile nel nostro
paese, che - in verità - non corrisponde neanche al significato della
nuova norma concordataria in materia scolastica, la quale, pur tra tante
(in parte certamente volute ed in parte in ogni caso inevitabili)
ambiguità, fa riferimento ad un patrimonio storico in cui si collocano
anche - e non solo - i principi del cattolicesimo.
Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà
di religione l'esposizione del crocifisso nelle scuole (e negli uffici
pubblici), così come di ogni altra forma di confessionalismo statale,
sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente
anacronisti che, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale
dell'Italia e, soprattutto, ai principi costituzionali che impongono il
rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture
pubbliche di fronte ai contenuti ideologici.
Per tale ragione, non può concordarsi con quell'opinione che ritiene che
il crocifisso potrebbe rimanere nella aule scolastiche «quando l'insieme
degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una
scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune
significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se
viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria
libertà religiosa negativa, essi andrebbero rimossi».
Proprio perché è in questione non solo la libertà di religione degli
alunni, ma anche la neutralità di un'istituzione pubblica, non è
possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello
Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati "a richiesta",
ma piuttosto deve essere connaturato all'operare stesso
dell'amministrazione pubblica.
A ciò si aggiunga che ritenere il crocifisso sia solo un "simbolo
passi vo", oltre a sviare la forte valenza religiosa per la fede
cristiana di tale simbolo, costituisce una forzatura. Il crocifisso
assume, infatti, nella sua sinteticità evocativa una particolarmente
complessa polivalenza significante: se ogni simbolo è costituito da una
realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale molto più ampia di quella
contenuta nella sua immediata evidenza, per il crocifisso ciò si esalta,
comprende una realtà complessa, che intrinseca- mente non si può
esprimere per tutti nello stesso modo univoco.
Appare persino riduttivo affermarne l'ambivalenza di cui si è detto
sopra, che, peraltro, veniva storicamente ricomposta fino a quando la
contrapposizione tra cristiani e non cristiani è rimasta comunque
circoscritta a coloro che nel crocifisso vi leggano pacificamente un
simbolo culturale e cristiani che sottolineano il significato religioso e
assolutamente non culturale, ma confessionale, del simbolo della croce
(che a rigore, come è stato osservato in dottrina, «esprimerebbe un
conflitto radicale con la cultura, la politica e l'istituzione
giudiziaria del tempo e che di conseguenza non potrebbe essere utilizzata
per un "concordismo" con qualsiasi Stato sulla terra, anche col
migliore di essi»).
Ciò ha consentito - più da parte degli studiosi del diritto ecclesiastico
che del pensiero costituzionalistico - di ricondurre i profili individuali
della libertà religiosa ai rapporti tra Stato e culti religiosi, che
nell'esperienza storica italiana altro non sono stati che sfumature di
un'omogenea tradizione giudaico-cristiana.
La società multietnica odierna introduce, però, delle incrinature che
sicuramente sono provocate dalla necessità di contemperare concezioni
etico-religiose fortemente divergenti dalla tradizione culturale
italiana, mettendo così in luce tutti i limiti di un'impostazione che dei
due profili della libertà di religione, la fede e il culto - peraltro
mantenuti con chiarezza di stinti dalla corte costituzionale sin dalle
sue prime sentenze -, ha visto prevalere il secondo.
In particolare, nell'ambito scolastico, la presenza del simbolo della
croce induce nell'alunno ad una comprensione profondamente scorretta
della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta
l'inequivoca volontà - dello Stato, trattandosi di scuola pubblica - di
porre il culto cattolico «al centro dell'universo, come verità assoluta,
senza il mini mo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze
religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano,
trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro
reciproci condizionamenti .
Come è stato acutamente osservato in dottrina, «è anche il segno visibile
che la scuola di fronte al fatto religioso arretra la sua sfera d'azione,
rinuncia alla sua funzione educativa, compie la precisa scelta di
abbandonare il criterio dell'approccio culturale e critico, accogliendo simboli
e concetti la cui interpretazione, quando non è delegata per legge
all'autorità ecclesiastica, risulta in ogni caso inevitabilmente
riconducibile alla tradizione cattolica per i forti condizionamenti che
essa ancora esercita sul corpo sociale ed ai quali è molto difficile
sfuggire specie in giovane età».
Alla luce di quanto si è detto, si comprende anche come non possa
condividersi la netta distinzione operata dal Consiglio di Stato tra la
normativa riguardante l'affissione del crocifisso nelle scuole e quella
relativa all'insegnamento della religione cattolica.
Come era stato correttamente avvertito dallo stesso Ministero della
pubblica istruzione, che detto parere aveva richiesto, l'affissione del
crocifisso nelle aule è questione non neutra rispetto al problema
dell'istruzione o, più in generale, non può essere dissociato da quello
dell'educazione.
La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica
un'implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune
di tutti i cittadini, presume un'omogeneità che, in verità, non c'è mai
stata e, soprattutto, non può sicuramente affermarsi sussistere oggi, e
che, però, chiaramente tende a determinare, imponendo un'istruzione
religiosa che diviene obbligatoria per tutti, poiché non è con sentito
non avvalersene, connotando così in maniera confessionale la struttura
pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l'immagine
pluralista.
E ciò facendo si pone in contrasto con quanto ha stabilito la Corte
costituzionale al riguardo, rilevando come il principio di pluralità
debba intendersi quale salvaguardia del pluralismo religioso e culturale
(cfr. Corte cost. 12 aprile 1989, n. 2(1)3 e 14 gennaio 1991, n. 13), che
può realizzarsi solo se l'istituzione scolastica rimane imparziale di
fronte al fenomeno religioso.
E' appena il caso di rilevare, seppure in estrema sintesi, che, alla luce
di quanto si è detto, parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe
l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni.
L'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno
religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli
religiosi piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che
peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e
comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che
non hanno alcun credo.
Sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli
religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere
l'esposizione del solo crocifisso.
In conclusione, ritenuta la mancanza di una norma - sia essa di legge che
di rango secondario - che prescriva l'esposizione del crocifisso nelle
aule scolastiche, considerato conseguentemente che non v'è preclusione alla
condanna dell'Amministrazione ad un facere, premessa la ricostruzione del
diritto di libertà nell'attuale assetto costituzionale, ad avviso di
questo Giudice, deve ritenersi che sussista il /fumus boni iuris per la
concessione della cautela invocata dal ricorrente.
6.1. Quanto alla sussistenza dell'imminenza e dell'irreparabilità del
pregiudizio lamentato dai ricorrenti, richiesto dall'art. 700 c.p.c., è
invece necessario distinguere la posizione del ricorrente in proprio da
quella dei figli minori.
Solo in relazione a questi ultimi, infatti, può ritenersi sussista il
requisito dell'imminenza del danno, che consente di accordare l'invocata
cautela atipica, e che esso sia di tutta evidenza in considerazione della
natura del bene giuridico leso (cfr. Pret. Monza, ord. 23 marzo 1990,
cit.).
La valutazione della sussistenza del pericolo discende dall'accertata
sussistenza dello "scuotimento" o della crisi del diritto di
libertà di religione come si è cercata di delineare sopra.
Se il concetto di pericolo di risolve in un rapporto tra eventi, di cui
il primo - ossia l'evento lesivo denunciato - si è già verificato, e
l'altro, invece, futuro, nel caso all'esame di questo Giudice il giudizio
probabilistico volto a porre in correlazione i due eventi è quanto mai
agevole: vi è un grado di probabilità assai elevato circa il permanere
del suddetto simbolo confessionale nelle aule della scuola pubblica, e
quindi anche in quella di Ofena di cui si tratta, proprio in
considerazione dell'orientamento espresso dall'amministrazione centrale
con la Nota 3 ottobre 2002 - prot. n. 2667 e del vincolo che la stessa
determina per i dirigenti scolastici; ne consegue che continuerà a
perpetrarsi la lesione al diritto inviolabile di religione dei piccoli
alunni di fede islamica.
In altri termini, nel caso all'esame di questo Giudice, è la circostanza
di fatto - pacifica - dell'esposizione del crocifisso nelle aule
frequentate da Adam e Khaled Sxx ad essere di per sé sufficiente per
ritenere la sussistenza dell'imminenza del pregiudizio.
A ciò si aggiunga che se un adulto può - in teoria - essere meno esposto
a condizionamenti culturali, i più giovani, e in particolare gli alunni
delle scuole elementari e medie, in assenza di convinzioni radicate,
tendono a dare al simbolo religioso la valenza che gli è immediatamente
propria. Come è stato lucidamente rilevato, affermare il contrario
vorrebbe dire dare per scontata la formazione culturale e delle coscienze
dei giovani, e quindi ritenere già realizzato lo scopo stesso
dell'istruzione pubblica.
Il danno lamentato, poi, è per definizione irreparabile. Come più volte
si è ripetuto, si è in presenza di un diritto di libertà assoluto e
costituzionalmente garantito, non suscettibile di essere risarcito in
relazione alla lesione medio tempore patita. Non a caso, infatti, la
domanda di merito proposta dal ricorrente è di risarcimento in forma
specifica attraverso la con danna dell'Istituto convenuto alla rimozione
del simbolo della croce, trattandosi di lesione per definizione non
risarcibile in termini economici.
A tal proposito non appare superfluo osservare che la rimozione del
crocifisso, che il ricorrente invoca come indispensabile per prevenire la
(ulteriore) lesione, è l'unica misura possibile per inibire la lesione
del diritto di libertà dei figli minori, poiché l'alternativa sarebbe non
far partecipare all'attività didattica i piccoli Adam e Khaled. In
relazione al primo, in parti colare, non è neanche rimesso alla
discrezione dell'utente (o dei genitori di questo) la scelta se fruire o
meno del servizio di istruzione pubblica: infatti, la L. 31 dicembre
1962, n. 1859 prevede l'obbligo e prevede all'art. 8 la responsabilità
dei genitori o di chi ne fa le veci - anche penale per l'istruzione
elementare (art. 731 c.p.) - per l'adempimento dell'obbligo da parte dei
figli minori per complessivi dieci anni (cfr. L. 20 gennaio 1999, n. 9).
6.2. Per quanto riguarda, invece, il ricorso presentato da Adel Smith in
proprio, la circostanza che lo stesso non attenda ad attività didattica
presso la scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di
Ofena, che non abbia alcun obbligo di frequentarla e che possa, quindi,
anche sottrarsi alla lesione lamentata non recandosi all'interno delle
aule, deve far ritenere che non sussista in relazione alla posizione
giuridica soggettiva dello stesso l'imminenza del pregiudizio.Per tale
ragione, questo Giudice deve rigettare il ricorso quanto alla domanda
cautelare proposta dal ricorrente in proprio.
7. Questo Giudice reputa opportuno chiarire, infine, chi sia il soggetto
destinatario del j imposto dalla presente ordinanza.
Come noto, l'art. 21 della L. 15 marzo 1998, n. 59 ha attribuito la
personalità giuridica, già prevista per gli istituti tecnici
professionali e gli istituti statali, anche - tra gli altri - ai circoli
didattici. In particolare, il comma 7 di detto art. 21 prevede
l'autonomia «organizzativa e didattica» degli istituti.
Non possono esservi dubbi, quindi, che soggetto destinatario dell'ordine
di rimozione in via cautelare dei crocifissi esposti nelle aule della
Scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena è
l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, al
quale detta scuola appartiene, e non il Ministero dell'istruzione.
8.Quanto alle spese di lite del presente procedimento, è necessario
distinguere. In relazione alla domanda cautelare proposta da Adel Smith
in proprio, in considerazione del rigetto della stessa per mancanza del
requisito del pericolo, si deve provvedere con la presente ordinanza alla
liquidazione delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 669-sep
c.p.c. E questo Giudice reputa sussistere giusti motivi, da individuarsi
nella particolare natura della controversia, per compensarle interamente
tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Con riferimento,
invece, alla cautela invocata dal ricorrente in nome e per conto dei
figli minori, l'adozione di un provvedimento positivo da parte di questo
Giudice determina che la statuizione in ordine alle spese è rimessa alla
decisione dell'instaurando giudizio di merito.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso proposto da Adel Smith in proprio;
- in accoglimento del ricorso proposto da Adel Smith quale esercente la
potestà genitoriale sui figli minori Axxx Sxx e Kxxx Sxx, condanna
l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in
persona del Dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso
esposto nelle aule della Scuola statale materna ed elementare
"Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai suddetti minori;
- assegna termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito;
- compensa interamente tra Adel Smith, quale ricorrente in proprio, e i
resistenti le spese del presente procedimento;
- riserva di provvedere all'esito del giudizio di merito in ordine alle
spese del procedimento proposto da Axx Sxx quale esercente la potestà
genitoriale sui figli minori Axxx Sxx e Kxxx Sxx.
SI COMUNICHI.
L'Aquila, 22.10.2003
IL GIUDICE
(Dott. Mario Montanaro)
|