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REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Milano, sezione quarta penale,
composto dai sigg:
dott. Paolo Enrico
Carfì
presidente
dott. Enrico
Consolandi
giudice
dott. Maria Luisa
Balzarotti
giudice
all'udienza del 29 aprile
2003, ha pronunciato la seguente sentenza: Visti gli artt. 533, 535 e 521
cpp
dichiara
Acampora Giovanni,
Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare,
Rovelli Felice e Squillante Renato colpevoli dei delitti rispettivamente
loro ascritti esclusa, con
riferimento alla vicenda Lodo Mondadori, la continuazione interna;
riqualificato il fatto contestato a Pacifico, Acampora e Previti,
nell'ambito della vicenda Lodo Mondadoricome violazione degli artt. 319 e
321 cp; unificati nella continuazione i fatti rispettivamente contestati
agli imputati
riconosciute ai soli imputati Rovelli e Battistella le circostanze
attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata;
condanna
Battistella Primarosa alla pena di anni quattro mesi
sei di reclusione
Acampora
Giovanni alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione
Rovelli
Felice alla pena di anni sei di reclusione
Squillante
Renato alla pena di anni otto mesi sei di reclusione
Pacifico
Attilio alla pena di anni undici di reclusione
Previti
Cesare alla pena di anni undici di reclusione
Metta
Vittorio alla pena di anni tredici di reclusione.
Condanna
i detti imputati in solido fra loro al pagamento delle spese
processuali. Visti gli artt. 28 sgg. Cp
dichiara
Battistella e Rovelli interdetti dai pubblici uffici
per la durata di anni cinque;
Acampora,
Pacifico, Previti, Squillante e Metta perpetuamente interdetti dai pubblici
uffici;
Acampora,
Pacifico, Previti, Squillante e Metta legalmente interdetti durante
l'espiazione della pena ex art. 32 cp;
Battistella,
Rovelli, Previti, Pacifico e Acampora incapaci di contrattare con la
pubblica amministrazione per una durata pari alla pena inflitta ex art. 32
quater cp;
Pacifico,
Previti e Acampora interdetti dall'esercizio della professione di avvocato
per la durata di anni cinque;
Visti gli artt. 538 e sgg.
Cpp
condanna
gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e
Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte civile IMI -
San Paolo il danno cagionato, che si liquida in Euro
cinquecentosedicimilioni, oltre alla rifusione delle spese di lite, che si
liquidano in Euro 666.894,13 oltre IVA e CPA.
Condanna
gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta, in solido fra
loro, a risacire alla costituita parte civile CIR il danno cagionato, che
si liquida in Euro trecentoottantamilioni, oltre alla rifusione delle spese
di lite, che si liquidano in Euro 444.361,03 oltre IVA e CPA.
Condanna
gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico,
Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte
civile Presidenza del Consiglio il danno cagionato dalla corruzione nella
vicenda giudiziaria IMISIR, che si liquida in Euro 1.290.000 oltre alla
rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 45.000.
Condanna
gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico,
Squillante e Metta, in solido fra loro, a risarcire alla costituita parte
civile Ministero della Giustizia il danno cagionato dalla corruzione nella
vicenda giudiziaria IMISIR, che si liquida in Euro 1.290.000 oltre alla
rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 45.000.
Condanna
gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta, in
solido fra loro, a risarcire alla costituita parte civile Presidenza del
Consiglio il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria
Lodo-Mondadori, che si liquida in Euro 129.000 oltre alla rifusione delle
spese di lite, che si liquidano in Euro 32.000.
Condanna
gli imputati Previti, Pacifico, Acampora e Metta in
solido fra loro a risarcire alla costituita parte civile Ministero della
Giustizia il danno cagionato dalla corruzione nella vicenda giudiziaria
Lodo-Mondadori, che si liquida in Euro 129.000 oltre alla rifusione delle
spese di lite, che si liquidano in Euro 32.000.
Respinge le domande avanzate dalle parti civili, di condanna degli imputati
al pagamento di provvisionale.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla difesa Previti in sede di discussione.
Visto l'art. 530 c. 2 cpp
assolve
Verde Filippo dal reato ascrittogli perchè il fatto non
sussiste con riferimento alla sentenza 31.10.1986 e
per
non aver commesso il fatto con riferimento all'episodio del 4 aprile 1989.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica in ordine
alla deposizione di Zurlo Maria del 9.2.2001.
Stabilisce in giorni novanta il termine per il deposito
dei motivi.
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